Il nostro ordinamento prevede diversi di istituti deflattivi.
Quattro sono i momenti in cui si articola il procedimento tributario:
- il controllo fiscale
- la redazione del processo verbale di constatazione
- l’emanazione dell’avviso di accertamento
- l’eventuale proposizione del ricorso da parte del contribuente.
Emesso l’atto impositivo, il contribuente potrà avvalersi di vari strumenti per definire la propria posizione:
- l’istituto dell’autotutela
Nel caso in cui il contribuente si accorga che la pretesa dell’Amministrazione finanziaria contiene un errore e dunque illegittima , lo stesso può richiedere la correzione o l’annullamento dell’atto presentando domanda in autotutela.
L’autotutela rappresenta il tipico potere della Pubblica Amministrazione di rettificare o annullare l’atto impositivo.
- l’acquiescenza
Se il contribuente ritiene corretta la pretesa del fisco può rinunciare ad esperire azioni giudiziali ottenendo comunque la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative.
- l’accertamento con adesione
- la definizione agevolata delle sanzioni
Solo mediante l’accertamento con adesione, il reclamo e la conciliazione, con il contraddittorio con l’Ufficio , il contribuente può effettuare la rideterminazione del tributo attraverso. Tra i principali vantaggi dell’accertamento con adesione rientra certamente la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo edittale.
Con l’accertamento con adesione il contribuente può presentare apposita istanza chiedendo all’Ufficio la formulazione di una proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione.
La presentazione dell’istanza sospende per un periodo di novanta giorni il termine per la proposizione del ricorso.
Nell’atto di adesione devono essere “indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute”.
Per il perfezionamento della procedura i versamenti dovuti dovranno essere corrisposti:
- in una unica soluzione
- oppure in forma rateale con un massimo 8 o 16 rate trimestrali, a seconda se la pretesa superi o meno i 50.000 Euro
entro il termine di venti giorni dalla data di redazione dell’atto.
- il reclamo e la conciliazione (giudiziale ed extragiudiziale)
Per le vertenze di valore non superiore a 20.000 Euro, è obbligatorio l’istituto del reclamo/mediazione .
Il ricorso proposto dal contribuente produce automaticamente gli effetti del reclamo e non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica dell’atto, termine entro il quale deve concludersi la procedura amministrativa.
In caso di buon esito della procedura si prevede che “le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge”.
Mediante l’istituto della conciliazione ( giudiziale o extragiudiziale) il contribuente può beneficiare di una riduzione delle sanzioni amministrative che saranno dovute nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge.