La detraibilità dell’ IVA relativa ai veicoli stradali è disciplinata dall’art. 19-bis DPR 633.
Ai fini Iva non opera la distinzione tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri.
La detraibilità dell’Iva e’ la seguente:
- 100% dell’iva per veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non puo’ svolgere l’attivita’ (es.: taxisti, noleggiatori auto,), ecc;
- 40% dell’iva per i veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, < 35 q.li e con max 8 posti + quello del conducente. Per alcuni piccoli autocarri < 35 q.li (es.: Fiorino) la detraibilita’ 100% dell’Iva e’ subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dell’utilizzo esclusivo nell’impresa;
- Indetraibilita’ totale (oggettiva) dell’Iva: riguarda solo le moto > 350 cc.
In relazione alle automobili , in generale è possibile detrarre il 40% dell'IVA sostenuta congiuntamente all'acquisto dell'automobile.
Si tratta peraltro di una presunzione legale semplice, pertanto se il contribuente riesce a dimostrare l'uso esclusivo, può anche detrarre una percentuale maggiore; pertanto la limitazione non opera per i veicoli ad uso esclusivo dell’attività del soggetto passivo.
Anche l'Iva relativa alle prestazioni di servizi relative ai veicoli è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.
Si tratta delle spese per custodia, manutenzione e riparazione, autostrada, acquisto di carburanti e lubrificanti.
La casistica aziendale, sia per la detraibilità dell’Iva che per la deducibilità degli ammortamenti e delle spese d’impiego, puo’ essere cosi’ riepilogata:
- per gli autocarri > =35 q.li si detrae il 100% dell’Iva, anche su tutte le spese d’impiego, compreso pedaggi autostradali. Nel caso in cui essi vengano utilizzati occasionalmente per scopi extraziendali (es.: trasloco mobili di casa) e’ sufficiente autofatturarsi il servizio.
- Per autovetture o autocarri < 35 q.li non affidate a dipendenti, in caso di utilizzo promiscuo del mezzo si detrae il 40% dell’Iva, anche su tutte le spese d’impiego. Il costo e’ ammortizzabile al 20% (con il limite del 20% di 18.076 elevato a 25.306,39 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31 dicembre 2016), Le spese d’impiego si deducono al 20%.
In caso di utilizzo “esclusivo” si detrae il 100% dell’Iva purchè se ne possa dimostrare l’esclusività (es.: giornale di bordo con nominativi conducente, percorrenze e causali). L’Iva sulle spese d’impiego si detrae al 100% (compresi pedaggi autostradali). Il costo e’ ammortizzabile al 20% ( con il limite del 20% di 18.076 elevato a 25.306,39 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31 dicembre 2016), Le spese d’impiego si deducono al 20%. Per il professionista la deducibilità parziale è ammessa solo per un veicolo.
- Autovetture o autocarri < 35 q.li affidate a dipendenti dietro pagamento di un corrispettivo: si detrae il 100% dell'iva anche sulle spese di impiego (compresi pedaggi autostradali). Il costo e’ ammortizzabile al 70% senza limiti, le spese d’impiego si deducono al 70%. Per effetto delle agevolazioni introdotte dalla legge di Stabilità (L. 208/215) il costo di acquisto potra' essere maggiorato del 40%.
- Agenti e Rappresentanti: di regola detraggono il 100% dell’Iva sia all’atto dell’acquisto dell’auto che sulle spese d’impiego. Quanto alla deducibilita’ del costo d’acquisto dell’auto, essi deducono l’80%, col massimale per l’ammortamento dell’auto dell’80% di euro 25.823 elevato a 36.151,98 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016, per effetto dell'agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016. Anche le spese d’impiego sono deducibili all’80%.