Chi acquista un box pertinenziale dal costruttore, può fruire della detrazione.
Rientra infatti tra le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16-bis del Tuir.
Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, la detrazione Irpef è potenziata al 50 per cento per un importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare
La detrazione spetta anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario o postale.
Occorre ottenere dal venditore, oltre all’apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’inclusione nella contabilità dell’impresa dei corrispettivi accreditati.
Inoltre a parere della Amministrazione finanziaria , la detrazione spetta anche nella ipotesi in cui il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sia stato effettuato mediante bonifico bancario o postale compilato in modo tale da non consentire agli istituti di credito e a “Poste italiane SpA” di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta d’acconto pari all’8 per cento, previsto dall’articolo 25 del D.L. 78/2010.
In tal caso è necessario che il beneficiario dell’accredito, ossia l’impresa costruttrice, attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.
Il beneficio fiscale può altresì essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati dal promissario acquirente con bonifico bancario o postale corretto, ma prima ancora dell’atto notarile, ovvero in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichi il vincolo pertinenziale, purché tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.