A decorrere dall’1.1.2017per le imprese in contabilità semplificata vale il principio di cassa.
Il reddito verrà determinato in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza; in particolare, il reddito d’impresa è pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute.
A tale importo vanno aggiunti:
- l’autoconsumo personale o familiare dell’imprenditore di cui all’art. 57, TUIR;
- i redditi immobiliari di cui all’art. 90, comma 1, TUIR;
- le plusvalenze di cui all’art. 86, TUIR;
- le sopravvenienze attive di cui all’art. 88, TUIR e sottratte le minusvalenze / sopravvenienze passive di cui all’art. 101, TUIR.
Non rilevano ai fini della determinazione del reddito le rimanenze iniziali / finali.
Va inoltre evidenziato che il reddito del periodo d’imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto “dell’importo delle rimanenze finali … che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza”.
Per le società di persone / ditte individuali in contabilità semplificata, anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali.
Viene confermato il limite di ricavi, fissato dall’art. 18, comma 1, DPR n. 600/73, il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali / società di persone, la tenuta della contabilità semplificata; i limiti sono per le prestazioni di servizi € 400.000=, per le altre attività € 700.000
A tal fine va fatto riferimento ai ricavi percepiti in un anno intero / conseguiti nell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario.
I soggetti che adottano la contabilità semplificata devono:
- annotare cronologicamente in 2 distinti registri i ricavi percepiti / spese sostenute
- indicare per ciascun incasso / spesa: il relativo importo; le generalità / indirizzo / Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento; gli estremi della fattura / altro documento emesso.
Nei citati registri vanno altresì annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli altri componenti positivi / negativi di reddito.
I registri IVA sostituiscono i citati registri (Incassi / Pagamenti), qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.
Al posto delle singole annotazioni relative agli incassi / pagamenti, nel caso in cui l’incasso / pagamento non sia avvenuto nell’anno di annotazione, nei registri IVA va riportato l’importo complessivo dei mancati incassi / pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.
In tal caso, i ricavi percepiti o costi sostenuti vanno annotati separatamente nel periodo d’imposta in cui sono incassati / pagati, indicando il documento già registrato ai fini IVA.
Previa opzione vincolante per almeno un triennio, il contribuente può tenere i registri IVA senza le annotazioni relative agli incassi / pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.
In tal caso, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso / pagamento. Le nuove disposizioni sono applicabili dal 2017.
Con un apposito DM saranno definite le modalità attuative.
Al contribuente è concessa la possibilità di optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria) L’opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.