I bonus edilizi nel mirino del Fisco .
Controlli preventivi sono partiti nei confronti di intermediari e contribuenti in odore di anomalie mappate attraverso un “risk score” dell’Agenzia delle Entrate e derivante dal provvedimento 1° dicembre 2021, n. 340450 che stabilisce criteri, modalità e termini per l’attuazione dei controlli.
Sono in arrivo le prime lettere con cui l’Agenzia comunica la sospensione. Infatti l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle opzioni e delle cessioni dei bonus che presentano determinati profili di rischio.
Ove le criticità ipotizzate dal Fisco trovino conferma ,la comunicazione si considererà non effettuata. Il Fisco utilizzando i poteri in materia di IVA e di imposte sui redditi in caso di contestata illiceità della condotta, procederà alla notifica di avvisi di recupero o atti di accertamento.
In pratica:
- L’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere fino a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle opzioni e delle cessioni anche successive alla prima che presentano profili di rischio individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia di crediti ceduti e riferiti:
- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
A seguito del controllo può accadere che:
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non siano confermati i rischi oppure siano decorsi i 30 giorni del periodo di sospensione degli effetti della comunicazione: la comunicazione produce i suoi effetti.
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siano confermate le criticità ipotizzate dal Fisco: la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione e, se la comunicazione è stata trasmessa tramite un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998, quest’ultimo deve provvedere a informare il titolare della detrazione o del credito ceduto dell’annullamento degli effetti della comunicazione.