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Controversie pendenti: definizione agevolata e somme già versate

  • di Luigi Mondardini

    E’ entrato in vigore l’articolo 11 D.L. 50/2017 (c.d. Manovra correttiva).

    Presentando domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, le controversie :
     
    - il cui ricorso sia stato notificato entro il 24 aprile 2017; 
    - attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate; 
    - pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio,
    possono essere definite .
     
    Occorre effettuare il pagamento :
     
    - di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado;
    - degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, esclusi gli interessi di mora e le sanzioni collegate al tributo.
     
    L’Agenzia delle Entrate con circolare 22 del 28 luglio 2017 ha precisato  che dagli importi dovuti possono essere scomputati “tutti quelli già pagati” a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi ed indennità di mora di spettanza dell’Agenzia delle Entrate, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire, esclusi solo gli importi di spettanza dell’Agente della riscossione.
     
    Nella medesima circolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato altresì che, se le somme già versate in pendenza di giudizio o dovute per la definizione dei carichi pendenti risultano maggiori o uguali all’importo dovuto per la definizione della lite, per il perfezionamento della medesima non occorrerà effettuare alcun versamento, fermo restando l’obbligo di presentare la domanda di definizione entro il termine del 2 ottobre 2017.
     
    In ogni caso, qualora le somme già versate in pendenza di giudizio siano di ammontare superiore rispetto all’importo dovuto per la definizione della lite, non spetta il rimborso della differenza, che resta sempre escluso.
     

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