Fatture elettroniche e tenuta dei registri.
Novità relative all’esclusione dallo split payment per i professionisti conferme in tema di spesometro.
In particolare è prorogato il termine entro il quale i soggetti IVA devono trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture relative al terzo trimestre 2018, posticipandolo dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019.
In tal modo, per chi trasmette la comunicazione con cadenza trimestrale, le ultime scadenze da tenere in considerazione sono ridotte a due:
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il 30 settembre per il secondo trimestre 2018 (termine differito al 1° ottobre 2018 in quanto primo giorno non festivo successivo);
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il 28 febbraio 2019 per il terzo e il quarto trimestre 2018.
Si sottolinea che la novità interessa esclusivamente i soggetti passivi IVA che, nell’anno 2018, trasmettono la comunicazione con cadenza trimestrale.
Per coloro che hanno optato per la trasmissione semestrale, i termini restano invariati confermando la proroga dal 16 al 30 settembre del termine per l’invio dei dati del primo semestre 2018; tuttavia poiché il 30 settembre 2018 è una domenica, il termine risulta differito al 1° ottobre 2018.
Tra le altre modifiche approvate in sede di conversione del decreto, si segnala la disposizione che prevede:
- per i soggetti “obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del DLgs. 127/2015, l’esonero dall’obbligo di annotazione negli appositi registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72.
Invero, l’ambito applicativo e la decorrenza di tale esonero non appaiono del tutto chiare, considerando che l’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, nel testo modificato dall’ultima legge di bilancio, non prevede un obbligo “comunicativo”, bensì l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.