Pubblicato sulla Gazzetta Uff. il D.M. 10.05.2019.
Il decreto individua le fattispecie al ricorrere delle quali scattano gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi.
Allo stato attuale possono considerarsi escluse dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi le seguenti fattispecie:
-
le operazioni che sono già ritenute non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi .
-
le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
-
le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale;
-
le operazioni collegate e connesse a quelle appena richiamate;
-
le operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle sopra esposte o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione. Si considerano “effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno 2018”.
Nei casi suindicati i contribuenti sono obbligati in ogni caso ad annotare le operazioni nel registro dei corrispettivi, e, con riferimento alle ultime due fattispecie richiamate, permane l’obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, in ossequio alla prevista normativa.
Per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante è prevista fino al 31 dicembre 2019, l’esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari dell’anno 2018; queste ultime operazioni continuano, quindi, ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.
L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica non ricorre laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi mediante fattura, che, come noto, a partire dal 1° gennaio 2019, deve essere elettronica (tranne i previsti casi di esonero).