Rivisti i benefici con il recente “Decreto Rilancio” .
A seguito dell’emergenza COVID-19, il Legislatore ha introdotto specifiche agevolazioni per imprese / lavoratori autonomi / fondazioni e enti privati finalizzate alla sanificazione di ambienti / strumenti di lavoro e all’acquisto di dispositivi di protezione (DPI).
CREDITI D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO
Il recente DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha rivisto i benefici in esame estendendo le agevolazioni anche alle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro alle nuove prescrizioni sanitarie in merito alla protezione / prevenzione e distanziamento sociale.
Inoltre viene prevista la possibilità di cessione a terzi dei crediti d’imposta in luogo dell’utilizzo diretto.
Il credito d’imposta riconosciuto è pari:
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al ’60% delle spese sostenute nel 2020
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per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del COVID-19.
Tale agevolazione è riconosciuta a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi in luoghi aperti al pubblico di cui all’Allegato 1, DL n. 34/2020.
In particolare si segnalano, tra gli altri , i seguenti Codice attività Descrizione.
551000 Alberghi
552010 Villaggi turistici
552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed
and breakfast, residence
553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
561011 Ristorazione con somministrazione
561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 Gelaterie e pasticcerie
561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 Ristorazione ambulante
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400 Attività di proiezione cinematografica
791100 Attività delle agenzie di viaggio
791200 Attività dei tour operator
910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100 Parchi di divertimento e parchi tematici
932920 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420 Stabilimenti termali
Gli interventi agevolabili:
- quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l’acquisto di arredi di sicurezza;
- gli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo / acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa;
- l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il credito d’imposta in esame è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione con il mod. F24.
CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI
Il “Decreto Cura Italia”, aveva previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate - fino ad un massimo di € 20.000 - per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio da COVID-19.
Ora viene rivisitata l’agevolazione in esame, prevedendo a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti):
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un credito d’imposta pari al 60%
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con un tetto massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario delle spese sostenute nel 2020.
In particolare, la “nuova” agevolazione è riconosciuta per le spese di:
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sanificazione degli ambienti in cui si esercita l’attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
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acquisto di: DPI (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
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prodotti detergenti / disinfettanti;
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DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
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dispositivi (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.
Tale agevolazione va indicata nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020 (anno di sostenimento delle spese ed è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24; non è tassata fini IRPEF / IRES / IRAP.
All’Agenzia delle Entrate è demandata l’emanazione delle disposizioni attuative dell’agevolazione in esame.
I soggetti beneficiari degli specifici crediti d’imposta per fronteggiare l’emergenza COVID-19 possono optare, nel periodo 19.5.2020 - 31.12.2021, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).
In particolare, tra i crediti cedibili a terzi sono ricompresi i bonus sopra esaminati.
Va evidenziato che il cessionario utilizza il credito ceduto anche in compensazione nel mod. F24; con le medesime modalità previste per il cedente.
La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi ne richiesta a rimborso.
SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO SUL LAVORO
L’INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese (anche individuali), comprese le imprese artigiane / agricole / agrituristiche, nonché le imprese sociali attraverso l’acquisto di:
- apparecchiature / attrezzature per isolamento / distanziamento dei lavoratori (anche rispetto agli utenti esterni / addetti di aziende terze) compresi i relativi costi di installazione;
- dispositivi elettronici / sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
- sistemi / strumenti di controllo dell’accesso nei luoghi di lavoro / DPI.
L’importo massimo concedibile è pari a:
- € 15.000, per le imprese con un massimo di 9 dipendenti;
- € 50.000, per le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50;
- € 100.000, per le imprese con più di 50 dipendenti.
I contributi in esame sono erogati mediante procedura automatica, incompatibili con altri benefici, anche fiscali, relativi ai medesimi costi ammissibili.