L’eccedenza di credito IVA può essere chiesta compilando la dichiarazione annuale IVA.
Per il 2016 (IVA 2017) avrà come termine di presentazione il giorno 28.02.2017.
Il contribuente dovrà indicare quale misura dell’eccedenza a credito decide di richiedere a rimborso, con una soglia minima pari a Euro 2.582,28 ( euro 10,33 nel caso di cessazione dell’attività IVA del contribuente).
Nell’ipotesi di “cessata attività” , il contribuente può richiedere quelle somme in eccedenza IVA che altrimenti, con la chiusura della sua attività, non potrebbe portare in detrazione in alcun modo.
Oltre al caso di cessata attività, la richiesta di rimborso può essere effettuata dai contribuenti , sempre in misura superiore ad euro 2.582,28, qualora dalla dichiarazione annuale IVA emerga un’eccedenza d’imposta anche per i 2 anni immediatamente precedenti (2015 e 2014).
In tale ipotesi il rimborso sarà pari alla minore delle eccedenze a credito presentate negli ultimi 3 anni compreso quello di richiesta del rimborso.
Ed ancora possono chiedere il rimborso delle eccedenze a credito, in misura superiore ad euro 2.582,28 i contribuenti che versano in determinate particolari condizioni, elencate dall’art. 30, DPR 633/72; in pratica:
- Esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni attive soggette ad un’aliquota media delle vendite, maggiorata del 10%, inferiore rispetto a quella sugli acquisti;
- Effettuazione di operazioni attive non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, DPR 633/72, art. 41, DL 331/93 ecc..), in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- Effettuazione di acquisti (o importazioni) di beni ammortizzabili o di beni e di servizi per studi e ricerche;
- Effettuazione prevalente di operazioni attive fuori dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto della territorialità (artt. 7 - 7-septies, DPR 633/7217);
- Possesso dello “status” di rappresentante fiscale (art. 17 co. 3, DPR 633/72);
- Effettuazione di operazioni soggette allo split payment (art. 17ter, DPR 633/72);
- Eccedenze a credito manifestate da agricoltore che beneficia del regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72 e che effettua prevalentemente cessioni non imponibili di cui agli artt. 8, 38-quater e 72 del DPR 633/72 e cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del DL 331/93.
Nel caso di effettuazione di acquisti (o importazioni) di beni ammortizzabili o di beni e di servizi per studi e ricerche, nonché di operazioni soggette allo split payment (art. 17ter, DPR 633/72), dette operazioni danno origine ad un rimborso, pari alla sola imposta a credito assolta sull’acquisto, nel primo caso e pari al minore fra l’IVA esposta nelle fatture di vendita soggette a split payment e l’eccedenza del credito al 31.12.
In presenza dei requisiti per accedere al rimborso, sarà cura del contribuente seguire le disposizioni dell’art. 38bis, DPR 633/72 in materia di prestazione o meno di garanzia, al fine di accedere effettivamente ai rimborsi.
Si ricorda che il DL 193/2016 ha innalzato la soglia da 15.000 a 30.000 euro della richiesta di rimborso senza obbligo di garanzia o altri adempimenti particolari.