Il decreto 14 febbraio 2022: in vigore da oggi.
Nell’ambito degli interventi agevolati tramite super ecobonus, ecobonus ordinario o bonus facciate energetico parte una nuova procedura per la verifica della congruità delle spese sostenute .
In sostanza il Decreto riporta i costi massimi congrui per una serie di lavorazioni di riqualificazione energetica; in caso di superamento , la differenza tra la spesa sostenuta e il valore congruo previsto, rimane a carico a carico del beneficiario.
In realtà il decreto non si sostituisce ma si aggiunge ai prezzari di riferimento, vale a dire il Dei o i prezzari regionali; da qui la necessità di un doppio controllo.
In effetti i valori riportati dal Dm “Costi massimi” sono riferiti:
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ai beni che concorrono alla realizzazione degli interventi;
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non comprendono Iva, i costi connessi alle opere relative all’installazione e tutti i costi della manodopera.
Da ciò ne consegue che il tecnico chiamato ad asseverare la congruità delle spese effettui una duplice verifica.
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In un primo tempo utilizzando i prezzari si determina il valore congruo totale dei lavori, comprensivo di manodopera, opere provvisionali e oneri per la sicurezza; si si aggiungono l’Iva e gli oneri accessori . Successivamente, si sommano le spese professionali tecniche, le spese tecniche per l’asseverazione e per il rilascio del visto di conformità. Il totale così calcolato per essere totalmente incentivato, dovrà essere inferiore alla massima della capienza agevolata, in funzione del tipo di intervento e del numero di unità immobiliari nel fabbricato. La spesa determinata in questo modo è il massimo importo congruo e garantisce il rispetto del primo livello di controllo.
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Con il Dm “Costi massimi” vi è un secondo livello di verifica, aggiuntivo a quello fatto ricorrendo ai prezzari. Il controllo rispetto al Dm costi massimi comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei beni, partendo però dai valori complessivi dati per le opere fornite e posate. Nella sostanza, dall’importo complessivo dei lavori , si dovranno detrarre Iva, spese professionali, opere provvisionali, costo della manodopera, ottenendo così l’importo dei beni e dei materiali impiegati. Questo importo dovrà essere confrontato con gli importi massimi del decreto Mite.
Lo scopo di tali controlli è di mettere un freno alla spirale inflattiva dei materiali edili.
Le voci comprese nelle tabelle del MITE:
Schermature solari
In caso di installazione di schermature solari e di ombreggiamenti mobili è ricompresa nel massimale la fornita della schermatura , solare e/o ombreggiante, il sistema di montaggio e, qualora sia previsto dal progetto, la componentistica, dell’impianto elettrico.
Impianti solari
Quanto all’installazione di impianti solari termici, è ricompresa la fornitura del pannello solare, il sistema di montaggio, il serbatoio di accumulo, la componentistica dell’impianto idraulico e, ove previsto, dell’impianto elettrico e i sistemi di pompaggio.
Infissi
Per l’installazione di infissi, è ricompresa la fornitura di infisso, telaio, controtelaio, celetto, cassonetto, tapparella, rullo avvolgibile, avvolgitore, persiane e, laddove sia previsto, componentistica dell’impianto elettrico.
Caldaie a condensazione
In caso di caldaie a condensazione, è ricompresa nei tetti la fornitura della caldaia, la canna fumaria e, ove previsto, il sistema di termoregolazione evoluto, il sistema di pompaggio, il sistema di trattamento dell’acqua, la componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, compresi serbatoi di accumulo.
Micro-cogeneratori
In caso di installazione di impianti con micro-cogeneratori rientrano nei massimali dell’allegato A del Mite la fornitura del cogeneratore, la canna fumaria, la fornitura della componentistica dell’impianto idraulico (compreso il serbatoio di accumulo), elettrico e di adduzione del combustibile.
Building automation
Quanto alla realizzazione di sistemi di building automation, è ricompresa
nei massimali del ministero della Transizione ecologica la fornitura del sistema e la componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico.
Pompe di calore
Quanto all’installazione di impianti a pompe di calore, nei massimali del ministero è ricompresa la fornitura della pompa di calore, la componentistica comprensiva del circuito del gas frigorigeno, dell’impianto idraulico o aeraulico (compreso i serbatoi di accumulo), elettrico e, qualora sia previsto dal progetto, di adduzione del gas.
Impianti ibridi
Nel caso di realizzazione di impianti ibridi, invece, vale quanto già indicato
per l’installazione di caldaie a condensazione e per l’installazione di pompe
di calore.
Caldaie a biomasse
Per l’installazione di caldaie a biomasse nel massimale del ministero indicato dall’allegato A del decreto è ricompresa la fornitura della caldaia, la canna fumaria, il sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera, il sistema di stoccaggio della biomassa, il sistema di caricamento della biomassa e, nel caso in cui sia previsto dal progetto, sono inclusi nel tetto anche il sistema di termoregolazione evoluto, il sistema di pompaggio, il sistema di trattamento dell’acqua e anche la componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, compresi i serbatoi di accumulo.
Cappotto termico
Nel caso di isolamento di pareti disperdenti nel massimale del ministero della Transizione ecologica, inserito nell’allegato A, sono ricompresi la fornitura dell’isolante termico, quella del sistema di ancoraggio e tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell’intonaco esterno di copertura dell’isolante.
Allo stesso modo, per l’isolamento di tutte le superfici orizzontali o inclinate, vanno ricomprese all’interno dei massimali la pavimentazione (che non sia realizzata con materiali di pregio), le tegole, il controsoffitto della sola porzione isolata.