A decorrere dal 1 febbraio di ciascun anno è possibile la presentazione in forma autonoma.
Tale presentazione è condizione per l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2015 per importi superiori a € 5.000, che si rende disponibile a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2016.
La presentazione del mod. IVA 2016 in forma autonoma dall’1.2.2016 è possibile anche nel caso in cui l’importo del credito IVA sia inferiore o pari a € 5.000.
Il DL n. 192/2014 ha differito al 2017 al posto del 2016 l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro il mese di febbraio .
La dichiarazione annuale presentata senza il visto di conformità, che limita l’utilizzo del credito in compensazione ad € 15.000, può comunque essere sostituita da una dichiarazione correttiva “nei termini” / integrativa, completa del visto al fine di poter compensare un importo superiore.
Anche con riferimento a tale “nuova” dichiarazione la compensazione è possibile a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della stessa.
È possibile in ogni caso presentare la dichiarazione annuale IVA all’interno del mod. UNICO fermo restando l’obbligo di dover attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui.
Si rammenta infine che la presentazione del mod. IVA 2016 in forma autonoma nel mese di febbraio esonera il contribuente dall’invio della Comunicazione dati IVA relativa al 2015.
Di conseguenza il soggetto che presenta il mod. IVA 2016 entro il 29.2.2016 è esonerato dalla presentazione della Comunicazione dati IVA del 2015; può effettuare la compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 dal 16.3.2016.