Regime semplificato modificato dalla Legge di Bilancio 2017.
Come è noto dal 1 gennaio 2017 è previsto il regime di cassa per le imprese minori in contabilità semplificata.
Si tratta in realtà di un regime misto di cassa e competenza; l’aspetto finanziario diventa il criterio in base al quale un costo o un ricavo vanno considerati ai fini reddituali.
Per quanto riguarda i distributori di carburante,per accedere al regime semplificato occorre fare riferimento ai ricavi percepiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni.
Non si applica infatti il limite massimo di 700.000 euro di ricavi conseguito nell’anno solare precedente, soglia sovra la quale si rende obbligatoria la tenuta della contabilità ordinaria.
In pratica per verificare se un distributore di carburante è tenuto alla contabilità in regime ordinario è necessario determinare il risultato della differenza tra i ricavi per cessioni di carburanti meno costi per l’acquisto di carburanti.
Per le imprese individuali e società di persone, in caso di risultato inferiore a 700 mila euro, il regime “naturale” dell’impresa sarà quello della contabilità semplificata; resta salva la facoltà del contribuente di optare volontariamente per la tenuta della contabilità ordinaria.
Nel caso di contestuale esercizio di attività di prestazioni di servizi e di altre attività occorre verificare la modalità di tenuta della contabilità.
In caso di “unica contabilità” senza distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti i ricavi di cui alle attività diverse dalle prestazioni di servizi; pertanto la soglia avrà come riferimento il tetto dei 700.000 euro annui, dove in ogni caso per i carburanti dovrà essere preso in considerazione il risultato della differenza tra i ricavi per cessioni di carburante ed i costi per l’acquisto di carburante.
In caso di contabilità separate, con distinta annotazione dei ricavi, occorre individuare quale tra le attività esercitate ha generato il maggior volume d’affari.
Una volta individuata l’attività con il maggior volume di ricavi, sarà questa a costituire il riferimento per l’intera azienda.
Nel caso in cui il distributore di carburante possa essere ammesso alla tenuta della contabilità in regime semplificato, si applicherà pertanto il criterio di cassa per quanto riguarda i costi ed i ricavi tipici, anche avvalendosi della più semplice procedura di tenuta dei registri IVA integrati, ovvero andando ad annotare, solo a fine anno, quali dei documenti già annotati ai fini IVA non sono ancora supportati dal relativo movimento finanziario.
Anche i distributori di carburanti possono esercitare l’opzione, vincolante per un triennio, che prevede che si considerino come incassati e pagati tutti i documenti annotati nei libri IVA, in data pari a quella di avvenuta registrazione, indipendentemente dal fatto che il movimento finanziario si sia effettivamente verificato o meno.