E’ termine fissato per avvalersi di alcune forme di definizione fiscale.
Con la ris.n.37 del 21 marzo 2019 è stato istituito il codice tributo “PF99” per l’effettuazione dei versamenti.
Il perfezionamento richiede:
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il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta a cui si riferiscono le violazioni formali;
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la rimozione delle irregolarità formali da effettuarsi entro il 2 marzo 2020.
L’importo complessivo , riferibile a ciascun anno, può essere rateizzato in due rate di pari ammontare scadenti, rispettivamente, il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020, tuttavia non è compensabile.
La definizione in oggetto determina la “copertura” dalle violazioni formali commesse fino al 24 ottobre 2018; si tratta di violazioni non rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile e dell’imposta.
Un caso rientrante tra le situazioni sanabili è quello delle imprese che operano nel settore dell’edilizia, dove è frequente l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile. In caso di errore la sanzione è prevista in misura fissa da 250 a 10.000 euro dovuta in base a ciascuna liquidazione del tributo e con riferimento a ciascun fornitore/committente.
Così supponendo che siano contestate tre violazioni , il contribuente rischierebbe l’irrogazione di una sanzione pari complessivamente a 750 euro (ipotizzando l’applicazione della misura minima), mentre la definizione avrebbe un costo di 200 euro e quindi meno di un terzo della sanzione che presumibilmente sarebbe irrogata.
Si ricorda che tra le ipotesi “non sanabili” è compresa l’omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o Iva; ciò in quanto l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un’imposta dovuta.
Conseguentemente, se il contribuente non ha presentato una dichiarazione Iva a credito, riportando successivamente l’eccedenza al periodo d’imposta successivo, non potrà definire la violazione avvalendosi della regolarizzazione di cui all’art. 9 in rassegna.