Per la richiesta 60 giorni dal 20 agosto
Pubblicata la Legge di conversione del DL. 24 giugno 2016, n. 113; diventa quindi pienamente operativa la possibilità di presentare l’istanza di riammissione ai piani di pagamento dilazionato delle cartelle dell’agente della riscossione Equitalia e degli accertamenti delle Entrate.
La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.
Il termine di 60 giorni per la presentazione delle richieste di riammissione decorre proprio dalla data di pubblicazione della Legge di conversione in Gazzetta, ossia dal 20 di agosto.
Pertanto: i
- i contribuenti che alla data del 1° luglio 2016 sono decaduti da un precedente piano di dilazione concesso anche in data antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015(22 ottobre 2015) e che quindi versano in stato di morosità, possono essere riammessi a un nuovo piano di rientro presentando una semplice richiesta all’Agente della riscossione Equitalia.
- Analoga possibilità è prevista per coloro che hanno definito con l’Agenzia delle Entrate le somme dovute avvalendosi dell’ accertamento con adesione o acquiescenza agli avvisi di accertamento e successivamente non hanno rispettato il piano di dilazione. Anche costoro potranno beneficiare nuovamente della rateazione anche se non provvederanno a versare gli importi scaduti.
Si decade dalla nuova rateazione in seguito al mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.
E’ stata inoltre elevata la soglia, da 50.000 a 60.000 euro, entro la quale il contribuente può presentare, anche on-line la domanda di ammissione alla rateazione senza fornire alcuna documentazione e semplicemente dichiarando lo stato di obiettiva difficoltà economica.