Sono esonerati i contribuenti minimi forfettari o che effettuano operazioni esenti.
La dichiarazione annuale Iva deve essere presentate in linea generale da tutti i contribuenti titolari di partita iva che esercitano una attività di impresa o di lavoro autonomo.
Alcune categorie di contribuenti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva.
Le ragioni possono essere di carattere agevolativo ( per i contribuenti minimi o forfettari) o anche perché inutile per il controllo dell'imposta.
Non devono presentare la dichiarazione annuale Iva i seguenti contribuenti:
Operazioni esenti:
coloro che per l’anno d’imposta ha registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 Dpr 633/72.
L’esonero non si applica:
- se il contribuente che normalmente fa operazioni esenti ne effettua alcune che sono imponibili (caso frequente il medico che fa un convegno, o una consulenza a una impresa),
- se si effettuano operazioni intracomunitarie
- se nell’anno si deve procedere alla rettifica della detrazione Iva (19-bis2)
- se sono stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.).
Regimi agevolati:
coloro che si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Particolari attività:
I produttori agricoli esonerati dagli adempimenti perchè con volume di affari inferiore a 7000 euro.
Gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari.
Le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA.
Altri soggetti:
Ii soggetti passivi d’imposta non residenti (art. 44, comma 3, secondo periodo del decreto-legge n. 331 del 1993) qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta.
Gli Enti non commerciali, società sportive che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 398/91, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.
I soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario,