Per la Corte ( informazione provvisoria n. 7 ) sussiste il delitto.
Lo rende noto la Corte di Cassazione , il 31.3.2016, avendo le Sezioni Unite stabilito che sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione od omissione di fatti oggetto di "valutazione", se:
- in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati
- ci si discosti consapevolmente da essi
- senza darne adeguata informazione giustificativa
- in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.
Nel medesimo senso Cass. n. 890/2016 e Cass. n. 12793/2016; in senso contrario Cass. n. 33774/2015 e Cass. n. 6916/2016).
Un ruolo centrale sarà ora svolto dal principio di “rilevanza”, denominato anche di “significatività” o “materialità”.
Tale principio - inserito dal DLgs 139/2015 nell’art. 2423 c.c., eliminando i richiami in precedenza “frammentati” in altre disposizioni - è comunque da sempre presente nel codice civile e nei principi contabili (cfr. l’OIC 11 e gli IAS nn. 1 e 8) e, come rilevato Cass. n. 890/2016, è insito nella clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta contenuta nel citato art. 2423 c.c.
Il giudice, peraltro, oltre al principio di “rilevanza”, dovrà tenere conto della complessità insita nei processi di stima che caratterizzano la formazione del bilancio, considerato, in particolare, che le stime possono riguardare elementi presenti nel bilancio, ma anche l’evolversi di eventi futuri che potrebbero influenzare il valore da assegnare ad una determinata voce di bilancio (cfr. l’OIC 29).
Tutto ciò richiede una approfondita conoscenza non solo delle norme giuridiche, ma anche dei principi contabili; che, di riflesso, il legislatore avrebbe fatto bene a richiamare negli artt. 2621 e 2622 c.c.