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Fattura elettronica: data operazione/data emissione

  • di Luigi Mondardini

    Chiarimenti nella Circolare n. 14/E .

    L’art.  21, DPR n. 633/72, così come modificato dall’art. 11, DL n. 119/2019,  prevede  a decorrere dall’1.7.2019 che la fattura immediata possa essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione).

    Vediamo le situazioni possibili; a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:

    • prima ipotesi: lo stesso giorno dell’effettuazione dell’operazione, viene emessa  e  inviata allo SdI; in questo caso la  “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidono ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” viene compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);

     

    • seconda ipotesi:  emessa il giorno dell’operazione, ma  trasmessa allo SdI entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l’8 ottobre 2019); in questo caso la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) deve essere la  data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);

     

    • terza ipotesi: fattura emessa e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019); la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) coincide sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).

    Quindi nel caso in cui la data di effettuazione dell’operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest’ultima deve riportare sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione (attribuita dallo SdI).

    In altre parole, quindi, per la fattura elettronica, tramite SdI , il Sistema attesta la data di emissione della fattura.

    Gli artt. 12 e 13, DL n. 119/2018 hanno modificato gli artt. 23 e 25, DPR n. 633/72 che disciplinano l’obbligo di annotazione delle fatture (emesse e ricevute).

    In particolare il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;  è soppresso l’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture / bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati / importati.

    Come è noto “per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa”; peraltro la nella Circolare n. 14/E  giunge alla conclusione che, “alla luce del mutato quadro tecnico-normativo … considerata altresì la finalità dell’articolo 23 … volto, in primo luogo, alla corretta liquidazione dell’imposta”, è possibile indicare nel registro delle fatture emesse la data riportata nel campo “Data” del file della fattura elettronica.

    In altre parole, quindi, in sede di annotazione della fattura nel registro fatture emesse è possibile riportare la data di effettuazione dell’operazione (riportata nel campo “Data” della fattura stessa) e non la data di emissione della fattura. Ciò è ammesso anche per le fatture cartacee e per quelle elettroniche transitate da canali diversi dal SdI.

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