La C.M. 37/E del 22.12.2015 si occupa dell’attività di installazione e di manutenzione degli impianti fotovoltaici.
La nozione di edificio di cui alla C.M. 14/E/2015 è quella prevista all’articolo 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE , dove si definisce l’edificio come “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.
Aderendo ad interpretazione restrittiva della norma, sono da ricomprendere nella nozione di edificio:
- i fabbricati ad uso abitativo e quelli strumentali, ivi compresi quelli di nuova costruzione, nonché parti di essi ;
- gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le “unità in corso di definizione” rientranti nella categoria catastale F4.
Non sono invece compresi nella nozione di edificio: i terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc. sempre che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.).
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici , la C.M. 37/E del 22.12.2015 precisa che:
- l’attività di installazione , manutenzione ordinaria e straordinaria, di impianti fotovoltaici “integrati” o “semi-integrati” agli edifici come ad ad esempio, nel caso in cui siano posizionati sul tetto dell’edificio, rientra nel reverse charge;
- si applica inoltre il meccanismo del reverse charge anche all’installazione di impianti fotovoltaici “a terra”, sempre che questi ultimi, anche se posizionati all’esterno dell’edificio, siano funzionali allo stesso;
- viceversa l’installazione di impianti fotovoltaici posti sul lastrico solare (o su aree di pertinenza di fabbricati di un edificio), accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10, non costituendo un edificio né parte dell’edificio sottostante, non dovrà essere assoggettata al meccanismo del reverse charge .
Un’ultima annotazione: facendo riferimento al concetto di edificio fornito dal Regolamento UE 1042/2013, gli impianti fotovoltaici non possono essere considerati assimilati all’edificio.
Il Regolamento UE 1042/2013 entrerà in vigore il 1° gennaio 2017; tuttavia l’Amministrazione Finanziaria , al momento, non utilizza tale riferimento per individuare la nozione di edificio .