Consentito sulle componenti impiantistiche.
Il super ammortamento consente di dedurre ammortamenti pari al costo di acquisizione del bene aumentato del 40%, purché i coefficienti di ammortamento non siano inferiori al 6,5%.
L’agevolazione è esclusa per la componente immobiliare , come ad esempio ad esempio i pannelli fotovoltaici integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni.
Alle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento nella misura del 9%.
Restano pertanto esclusi dall’agevolazione i costi sostenuti per le centrali fotovoltaiche relativi alla componente immobiliare (voce “Fabbricati”) in quanto soggetti ad un coefficiente di ammortamento pari al 4% .
Con successivi interventi e disposizioni, è stato chiarito che non sono più oggetto di stima catastale i pannelli fotovoltaici (ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni) e gli aerogeneratori (rotori e navicelle).
Inoltre ( circolare 27/E/2016) , per gli impianti fotovoltaici dichiarati autonomamente in catasto, vanno considerate, tra le componenti “immobiliari” oggetto di stima per gli impianti a terra, il suolo, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie (eventuali recinzioni, platee di fondazione, viabilità, ecc.) posti all’interno dell’unità immobiliare.
La successiva circolare 4/E/2017 ha precisato che le componenti impiantistiche, escluse dalla determinazione della rendita catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche/eoliche, non possono essere considerate “beni immobili” nel senso inteso dalla circolare AdE 36/E/2013 ai fini della determinazione dell’aliquota di ammortamento.
In sostanza ai costi concernenti la componente immobiliare delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 4%,; viceversa alla componente impiantistica risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9% prevista dalla circolare AdE 36/E/2013 per i beni mobili.
Il super ammortamento, qualora ve ne siano i presupposti, potrà essere applicato solo sulle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche; infatti tali elementi non rientrano nelle esclusioni previsti dalla legge di Stabilità 2016 e relative a investimenti in fabbricati e costruzioni o in beni materiali strumentali che hanno coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%.