Nuovi requisiti di accesso e cause di esclusione.
Le spese di lavoro dipendente: i contribuenti sono ammessi al regime agevolato solo nel caso in cui abbiano sostenuto spese di tale categoria per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi.
L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il tetto va riferito al periodo d’imposta precedente.
Nel 2020 è quindi in vigore il nuovo requisito di accesso che richiede la verifica sul periodo d’imposta 2019 delle spese di lavoro dipendente sostenute.
Conseguimento di redditi di lavoro dipendente: viene ripristinata l’esclusione dal regime forfettario dei soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Pertanto qualora il contribuente abbia superato, nel 2019, il limite di reddito di lavoro dipendente (senza che il rapporto sia cessato), la fuoriuscita avverrebbe già dal 2020.
A tal proposito, si ricorda che rientrano tra i redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, da tener presente:
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redditi da pensione;
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compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
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borse di studio o di assegno, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
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compensi percepiti da amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, e per collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione e con retribuzione periodica prestabilita;
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compensi per attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, e di altri dipendenti pubblici;
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indennità, gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza;
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indennità delle cariche elettive e relativi vitalizi;
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rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, diverse da quelle di polizze assicurative;
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prestazioni pensionistiche dei fondi comuni;
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assegni periodici;
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compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
Non possono accedere al regime coloro che nell’anno precedente:
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hanno cessato il lavoro ma incassano una pensione che, sommata al reddito da lavoro comporta il superamento dei 30.000 euro;
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hanno cessato un rapporto di lavoro dipendente e ne hanno iniziato un altro ancora in corso al 31 dicembre, realizzando un reddito di tale tipo di importo superiore ad € 30.000;
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incassano una pensione di importo superiore ai 30.000 euro l’anno, in quanto la pensione è un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, e il fatto che il lavoro sia cessato in anni precedenti non ha rilevanza da questo punto di vista.
Di conseguenza, ricorda l’Agenzia, la soglia di € 30.000 non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato prima dell’adozione del regime forfettario, ad esempio:
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12.2019, se l’adozione del forfettario si verifica con decorrenza dall’1.1.2020;
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prima dell’apertura della partita iva, se si è in presenza di un nuovo soggetto impresa o professionista.