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IMU: deduzione in aumento

  • di Luigi Mondardini

    Previsto l’aumento graduale della deducibilità dell’IMU dal reddito .

    Dopo un primo aumento della deducibilità della quota  IMU, relativa agli immobili strumentali, dalle imposte sui redditi per la determinazione del reddito di impresa o di lavoro dipendente, dal 20% al 40%., sono state apportate ulteriori modifiche alla percentuale di deduzione della quota IMU.

     
    Con la prima deliberazione del D.L. Crescita n° 34/2019 (4 aprile 2019) sono state apportate ulteriori modifiche alla percentuale di deduzione della quota IMU, passando dal  40% dalla Legge di Bilancio 2019,  al 50%

     

    Il 23 aprile 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del D.L. Crescita: per gli esercizi 2020 e 2021 la deduzione sarà pari al 60% e a partire dal 2022 sarà uguale al 70%. 


    Alla luce di quanto appena esposto, si evince come la deducibilità del 40%, prevista dalla Legge di Bilancio 2019, non troverà mai applicazione. 



    Per ciò che concerne gli immobili oggetto della deduzione, la norma in esame si riferisce esclusivamente agli immobili strumentali (definiti dall’articolo 43 del TUIR). 

    Per le imprese rientrano sia gli immobili strumentali per natura che per destinazione. 


    Per i lavoratori autonomi, invece, la strumentalità è intesa per destinazione, a prescindere dal fatto che l’immobile sia stato o meno contabilizzato: ne consegue che l’immobile strumentale è quello utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’attività professionale. 


    La deducibilità dell’IMU non comprende i fabbricati merce e i fabbricati-patrimonio.

     

    Si ricorda che fabbricati merce sono esenti IMU se ricorrono le seguenti condizioni: sono stati direttamente costruiti dall’impresa; non sono locati; sono contabilizzati nelle rimanenze.


    Sono considerati  immobili-patrimonio quelli che costituiscono un investimento per l’impresa, hanno una destinazione catastale abitativa e non sono destinati alla vendita. 



    La deducibilità dal reddito di impresa avviene secondo il principio di cassa. 

    Per quanto concerne la  Tasi , essa è interamente deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, non solo per i beni strumentali ma anche per gli immobili merce, fermo restando il criterio di cassa.

     

    Non è ammessa, invece, la deduzione per i fabbricati-patrimonio in quanto il relativo reddito è determinato con le regole dei redditi fondiari, per cui i costi ad essi afferenti sono ricompresi nella rendita catastale.

     

     

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