Il 16 giugno 2016 sono scaduti i termini per il versamento dell'acconto 2016 .
L’IMU e la TASI devono essere versate in due rate: una il 16 giugno e l'altra il 16 dicembre di ciascun anno, salva la possibilità di versare in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
Qualora il contribuente opti per il versamento in un’unica soluzione, bisogna prestare attenzione alla possibilità che vi sia una modifica della delibera comunale e al caso che il versamento di giugno si sia rivelato insufficiente.
In caso di omesso (anche parziale) versamento si applica la sanzione del 30%, prevista dall’art. 13 co. 2 del DLgs. 471/97.
Tuttavia, grazie alle modifiche apportate dal D.lgs. 158/2015, la sanzione diventa del 15% (anziché del 30%) se il ritardo è contenuto nei 90 giorni.
Passato il 30 giugno , ultima data per avvalersi del c.d. "ravvedimento sprint", le sanzioni tramite il ravvedimento, aumentano progressivamente, fino ad arrivare alla scadenza ultima del 30.06.2017 con la sanzione del 3,75%.
Per IMU e TASI il ravvedimento è inibito in caso di notifica di un questionario, di un accertamento o di una cartella di pagamento.
Il contribuente che intende porre rimedio alla dimenticanza o all'errore, ha varie possibilità di regolarizzarsi:
- entro 14 giorni ( termine già scaduto) usufruendo della riduzione della sanzione a 1/15 per ogni giorno di ritardo;
- entro 30 giorni (ravvedimento breve) : la riduzione della sanzione è a 1/10.
- Entro 90 giorni : con la riduzione della sanzione a 1/9;
- Oltre 90 giorni , è possibile sanare la propria posizione tramite il c.d. "ravvedimento lungo", entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. con la sanzione del 3,75%.
Si ricorda che le ipotesi di ravvedimento ultrannuale e lunghissimo previsto dalla finanziaria 2015 circoscritte però ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, pertanto non applicabili ai fini Imu e Tasi.
Riepilogo ipotesi ravvedimento IMU e TASI:
- entro 14 giorni: sanzione 1/15, da 0,1% a 1,4%
- entro 30 giorni: 1/10, 1,5%
- entro 90 giorni: 1/9,1,67%
- Entro la dichiarazione dell'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: 1/8, 3,75%