Effetti della definizione agevolata ai fini del rilascio del DURC.
La presentazione dell’istanza di accesso alla definizione agevolata dei debiti contributivi consente il rilascio del DURC.
Pertanto con la semplice presentazione entro il 15 maggio 2018 dell’istanza di adesione avente ad oggetto i debiti contributivi affidati all’Agente della Riscossione prima del 30 settembre 2017, otterrà l’esito di regolarità contributiva (DURC).
Si ricorda che l'art. 1, comma 4, D.L: 148/2017 individua i carichi oggetto di definizione agevolata:
- i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non siano già stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell’ art. 6 comma 2, D.L. 193/2016.
- i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente definizione in assenza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016;
- i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.
I contribuenti che non avevano pagato, in tutto o in parte, le rate scadute a luglio e settembre 2017, possono comunque usufruire dei benefici previsti dalla definizione agevolata, adempiendo al pagamento delle stesse in un’unica soluzione entro il 7 dicembre 2017.
Una volta saldate le rate scadute ed effettuato il versamento dell’eventuale terza rata entro il termine previsto dalla normativa, il contribuente è tenuto a rispettare le successive scadenze di pagamento fissate nel piano comunicato dall’Agente della Riscossione.
Tale possibilità riguarda anche le posizioni dei contribuenti che hanno pagato in ritardo le rate di luglio e settembre 2017.