Pubblicata la Circolare n. 49.
Le indennità previste:
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non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi
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non sono compatibili con i trattamenti pensionistici, l’assegno di invalidità o con la percezione del reddito di cittadinanza.
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Non c’è alcun riferimento alla regolarità contributiva che pertanto non deve ritenersi necessaria .
Gestione separata INPS
L’indennità di 600 euro è prevista a liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
L’indennità di 600,00 euro per il mese di marzo compete ai soggetti non titolari di pensione e coperti, in via esclusiva, dall’assicurazione di cui alla Gestione separata. Si tratta pertanto dei lavoratori che versano la contribuzione con aliquota piena che, per il 2020, è stabilita nella misura del 34,23%.
Studi associati
Rientrano tra i beneficiari anche i partecipanti agli studi associati e alle società semplici con attività di lavoro autonomo.
Artigiani/commercianti
Potrà essere erogata l’indennità di 600,00 euro, relativa al mese di marzo ad artigiani, commercianti, e lavoratori autonomi agricoli iscritti all’ex Gestione SCAU in qualità di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Rientrano a pieno titolo nella platea dei beneficiari gli imprenditori agricoli professionali, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.
Soci di società/agenti di commercio
Potranno accedere al beneficio i soci di società di persone e capitali, nonché gli agenti di commercio iscritti Enasarco. Quindi cambio di rotta del Ministero sugli agenti e rappresentanti di commercio, considerati in un primo momento rientranti nelle previsioni di cui all’articolo 44 del D.L. n. 18/2020 che istituisce il “Fondo per il reddito di ultima istanza”.
Lavoratori stagionali del turismo
L’indennità di 600,00 euro per il mese di marzo compete agli assunti esclusivamente con la qualifica di lavoratori stagionali nel settore del turismo a condizione che abbiano perso involontariamente il lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Ciò all’ulteriore condizione di non titolarità di pensione o di rapporto di lavoro subordinato. L’indennità, invece, risulta compatibile con la Naspi.
La domanda
è necessario presentare apposita istanza esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali riservati ai cittadini e ai patronati.
L’INPS ha comunicato che sarà possibile inoltrare le domande anche soltanto con la prima parte del pin che il contribuente può richiedere tramite sito internet o contact center.