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Integrativa a favore senza sanzioni

  • di Luigi Mondardini

    Lo conferma l’Agenzia delle Entrate.

    Risolto in senso favorevole al contribuente il caso. In caso di presentazione della  dichiarazione integrativa avvalendosi del ravvedimento operoso, occorre corrispondere, oltre a imposte e interessi legali, pure le sanzioni ridotte.
     
    Si tratta delle sanzioni da dichiarazione infedele o da ritardato versamento.
     
    Nel caso in cui la dichiarazione integrativa fosse a favore del contribuente, ci si è chiesto se fosse necessario pagare la sanzione da 250 euro ridotta, da dichiarazione inesatta ex art. 8 del DLgs. 471/97.
     
    In particolare qualora l’integrativa fosse presentata entro il termine di quella per l’anno successivo, se  si dovessero pagare 31,25 euro (250/8).
     
    L’’Agenzia delle Entrate espressamente afferma: “si conferma che la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione”.
     
    In sostanza la dichiarazione inesatta resta circoscritta a fattispecie che integrano vere e proprie irregolarità ma non di entità tale da comportare un’evasione di imposta .
     
    Si pensi ad esempio all’ipotesi della dichiarazione da cui emerge una minore perdita o, alla dichiarazione da cui emerge un maggior credito d’imposta non utilizzato in compensazione, esterna o interna. 
     

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