Sono le fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017 .
Il primo appuntamento è lunedì 18 settembre . Il termine originario del 25 luglio è stato prorogato al 16 settembre ( slittato al 18).
I dati che devono essere trasmessi all’Agenzia sono quelli relativi alle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, ovvero quelli relativi alle fatture emesse e a quelle ricevute e registrate, oltre alle note di variazione.
In sostanza la comunicazione telematica deve rispecchiare la contabilità Iva, a eccezione dei corrispettivi che devono essere trasmessi soltanto dai contribuenti che hanno esercitato l’opzione prevista dal Dlgs 127/2015 (comunicazione che andava effettuata, sempre utilizzando i servizi telematici, entro lo scorso 31 marzo).
In altri termini si tratta di trasmettere le risultanze delle registrazioni effettuate ai fini Iva per le fatture emesse e per quelle di acquisto oltre alle eventuali note di variazioni .
Le Entrate ( ris. 87/E del 5 luglio 2017, hanno confermato che la comunicazione dei dati delle fatture deve avvenire «per competenza»: per le fatture emesse devono essere trasmessi i dati di quelle con data di emissione compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2017.
Le fatture differite possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della operazione. Per le consegne di giugno la fattura può essere stata emessa entro il 15 luglio.
Tali documenti devono essere registrati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione della operazione; ciò significa che l’Iva addebitata con riferimento alle consegne di giugno deve essere compresa nella liquidazione Iva del mese di giugno.
Se la fattura differita del mese di giugno è datata 15 luglio, finisce nel registro delle fatture emesse di luglio e i dati delle registrazioni non tornano con la liquidazione di giugno, la quale comprende anche queste operazioni.
Fatture di acquisto : il contribuente può registrarle almeno in corso d’anno; la comunicazione dei dati riguarderà quindi le fatture di acquisto registrate nel primo semestre 2017.
Le fatture elettroniche che transitano nel sistema dell’interscambio possono essere escluse dalla comunicazione, salvo che il contribuente non decida di trasmetterle tutte , sia quelle elettroniche che cartacee.