Una sentenza delle CTR del Lazio elenca ciò che realizza il presupposto impositivo per l'IRAP.
Interessante intervento della CTR del Lazio, che con la sentenza 1934/21/2016, elenca gli indici che rivelano l’esistenza dell’autonoma organizzazione ai fini dell’Irap ,con la conseguenza di imporre al soggetto il pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.
L'elenco presente nella sentenza comprende:
- Beni strumentali,
- locazioni finanziarie,
- spese per lavoratori dipendenti o collaboratori,
- interessi passivi,
- due (o più) studi professionali.
La Commissione regionale ricorda che l'IRAP mira a colpire le attività, autonomamente organizzate, dirette alla produzione o allo scambio di beni oppure alla prestazione di servizi, come disciplinato all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs 446/1997.
Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente che esercita l’attività sia il responsabile dell’organizzazione stessa, «e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse»; impieghi quantità di beni strumentali che eccedano «il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui».
Lo svolgimento di una libera professione è quindi fuori dall’area di applicazione dell’Irap, ma solo se il professionista opera con un minimo di mezzi materiali e senza l’ausilio di dipendenti, collaboratori e procuratori» (esterni o interni), né consistenti beni strumentali.
È dunque «il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa» a essere colpito dall’Irap.