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Locazioni brevi: novità ( e incertezze)

  • di Luigi Mondardini

    Cedolare secca del 21 per cento sulle locazioni brevi.

    Sono ricompresi  nella locazione breve i contratti di locazione di immobili a uso abitativo “inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali”.
     
    A tale proposito si ricorda che, con la risoluzione ministeriale n. 9/1916 del 31 dicembre 1986, il Ministero aveva individuato nella fornitura di servizi accessori il criterio adatto a qualificare la natura commerciale (o meno) dell’attività in esame. 
     
    Nella risoluzione, infatti viene precisato che “la fornitura, anche abituale, di appartamenti ammobiliati verso un determinato corrispettivo, non accompagnata dalla prestazione di servizi accessori, non è idonea a integrare gli estremi necessari per la configurabilità di un’attività imprenditoriale”. 
     
    In pratica, secondo l’Amministrazione finanziaria, nel caso in cui vengano erogati servizi che esulano dalla mera locazione (quali ad esempio la consegna e il rinnovo della biancheria o il riassetto del locale), l’attività in essere sarà produttiva di redditi d’impresa (ai sensi dell’art. 55 del TUIR) se svolta in modo abituale o di redditi diversi (disciplinati dall’art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR) se svolta in maniera occasionale. 
     
    Ai  fini dell’applicazione del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi, in sede di conversione del decreto, è stato introdotto il comma 3-bis che demanda a un regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze la possibilità di circoscrivere, “i criteri in base ai quali l’attività di locazione (oggetto dello speciale regime) si presume svolta in forma imprenditoriale”.
     
    L’art. 4, comma 3 del D.L. n. 50/2017 prevede l’applicazione del regime opzionale della cedolare secca “anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1”.
     
    Occorre peraltro precisare che l’applicazione della cedolare alla sublocazione presenta quantomeno il carattere dell’originalità rispetto alla consolidata normativa; non si può non ricordare, infatti, che i redditi derivanti da tali tipologie di contratti rientrano nei redditi diversi e sono pertanto esclusi dall’applicabilità del regime della cedolare secca.
     
    I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, operano la ritenuta del 21 per cento non più, come nel testo del decreto-legge, “all’atto dell’incasso” ma all’atto del pagamento del beneficiario.
     
    Si stabilisce che il soggetto che incassa il canone ovvero che interviene nel suo pagamento è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
     
     

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