Esteso fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di cedere la detrazione.
Tempi più lunghi, anziché fino al 31.12.2017, per i soggetti c.d. "incapienti", beneficiari della detrazione IRPEF del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali.
Inoltre, con la conversione in legge del DL 50/2017 è stato previsto che il beneficio fiscale è del :
• 70% (anziché 65%) per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso;
• 75% (anziché 65%) per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva, e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del 26.06.2015.
Occorre l’asseverazione di professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici.
L'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) effettuerà controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni.
La mancata veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.