Dal 16 giugno al 30 giugno passano alcuni dei versamenti legate a imposte e contributi.
Tra le novità contenute nella legge di conversione del Decreto Fiscale n. 193/2016 (del 22 ottobre 2016), alcuni spostamenti dei principali appuntamenti fiscali dell’anno.
La modifica riguarderà :
- la scadenza di versamento del saldo e I° acconto, e non il II° (o unico acconto)
- interesserà IRPEF e relative addizionali, IRES, IVA, IRAP , le imposte sostitutive del regime forfettario e del regime di vantaggio, i contributi previdenziali (gestione artigiani e commercianti e gestione separata), IVIE ed IVAFE e la cedolare secca.
Pertanto il saldo IRPEF 2016 ed il I° acconto 2017 andranno versati entro il 30 giugno 2016 e non più entro il 16 giugno; viceversa resta fermo il II° (o unico) acconto che andrà versato entro il 30/11.
Non viene modificata la possibilità di versare saldo e I° acconto entro i 30 giorni successivi , vale a dire al 30 luglio, con maggiorazione dello 0,40%.
Stesso regime per le società IRES che approvano il bilancio; verseranno il saldo e I° acconto entro il 30 del 6° mese successivo quello di chiusura del periodo d’imposta , se i bilancio è approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio; oppure entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio se questa avviene entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Anche in caso di operazioni straordinarie , quali fusioni, scissioni, liquidazioni e trasformazioni, il versamento slitta all’ultimo giorno del mese successivo quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Non sono state modificate le scadenze riferite ad IMU e TASI.
Pertanto dovranno essere versate in acconto e saldo secondo le seguenti scadenze:
- 16 giugno per l’acconto;
- 16 dicembre per il saldo.