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Nuove scadenze dal 2017

  • di Luigi Mondardini

    Dal 16 giugno al 30 giugno passano alcuni dei versamenti legate a imposte e contributi.

    Tra le novità  contenute nella legge di conversione del Decreto Fiscale n. 193/2016 (del 22 ottobre 2016), alcuni spostamenti dei principali appuntamenti fiscali dell’anno.

     La modifica  riguarderà :

    -         la scadenza di versamento del saldo e I° acconto, e non il II° (o unico acconto)

    -         interesserà IRPEF e relative addizionali, IRES, IVA, IRAP , le imposte sostitutive del regime forfettario e del regime di vantaggio, i contributi previdenziali (gestione artigiani e commercianti e gestione separata), IVIE ed IVAFE e la cedolare secca.

    Pertanto il saldo IRPEF 2016 ed il I° acconto 2017 andranno versati entro il 30 giugno 2016 e non più entro il 16 giugno; viceversa  resta fermo il II° (o unico) acconto che andrà versato entro il 30/11.

    Non viene modificata la possibilità di versare saldo e I° acconto entro i 30 giorni successivi , vale a dire al 30 luglio,  con maggiorazione dello 0,40%.

    Stesso regime per le società IRES che approvano il bilancio;  verseranno il saldo e I° acconto entro il 30 del 6° mese successivo quello di chiusura del periodo d’imposta , se i bilancio è approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio; oppure entro l’ultimo giorno del mese successivo a  quello di approvazione del bilancio se questa avviene entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

    Anche in caso di  operazioni  straordinarie , quali fusioni, scissioni, liquidazioni e trasformazioni,  il versamento slitta all’ultimo giorno del mese successivo quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

     
    Non sono state modificate le  scadenze riferite ad IMU e TASI.

    Pertanto dovranno essere versate in acconto e saldo secondo le seguenti scadenze:

    -         16 giugno per l’acconto; 

    -         16 dicembre per il saldo. 

     

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