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OMAGGI NATALIZI

  • di Luigi Mondardini

    La disciplina fiscale.

    Omaggi di beni “non” oggetto dell’attività propria di impresa.

    Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono “spese di rappresentanza”, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.

    Per “spese di rappresentanza” si intendono spese effettivamente sostenute e documentate per:

    • erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi,
    • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni
    • il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa,

    Attenzione: si precisa che l'omaggio natalizio di un bene non oggetto dell'attività dell'impresa:

    • costituisce spesa di rappresentanza se dato ai clienti;
    • non costituisce spesa di rappresentanza, per mancanza del principio di inerenza, se dato ai dipendenti.

     

    Deducibilità dal reddito:

    Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio ai clienti, sono ricompresi fra le spese di rappresentanza, deducibili secondo i seguenti limiti:

    per l’impresa:

    fino a 10 milioni di RICAVI, percentuale massima deducibile 1,5%

    da 10 a 50 milioni di RICAVI , 0,6%

    oltre 50 milioni , 0,4%

    N.B. se il valore unitario del bene non supera i 50%, deducibilità pari al 100%.

    per il lavoratore autonomo: nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta a prescindere dal valore unitario.

    In merito al valore di 50,00 euro, si precisa che nel caso di un omaggio composto da più beni, ad esempio una cesta natalizia, il valore di 50,00 euro deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio.

    Ai fini IVA:

    La detraibilità IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 euro.

    Pertanto:

    • per i beni di costo unitario > a € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);
    • per i beni di costo unitario < a € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).

     

    Omaggi natalizi ai clienti di beni oggetto dell’attività:

    Nel caso in cui il bene sia oggetto dell’attività d’impresa l’Iva è stata detratta, poiché l’acquisto o la produzione del bene sono stai fatti prima della destinazione ad omaggio del bene stesso. Si dovrà, allora, applicare la regola generale dell’imponibilità della cessione gratuita.

    La cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta.

    Ciò significa che l’impresa potrà evitare di chiedere il pagamento dell’Iva al destinatario dell’omaggio, facendosene carico direttamente attraverso una delle seguenti modalità:

    • emissione di autofattura per omaggi (da annotare sul registro Iva delle vendite);
    • l’autofattura può essere riferita al singolo omaggio oppure essere riepilogativa degli omaggi effettuati nel mese di riferimento;
    • annotazione nell’apposito registro degli omaggi (da compilare con riferimento alle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno).

    Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza, senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa.

    Si applicano pertanto le stesse regole per gli omaggi di beni non oggetto dell'attività destinati ai clienti.

     

    Francesco Mondardini

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