La Legge di bilancio ne consente l’utilizzo.
Si tratta delle perdite in precedenza maturate nell’ambito del regime semplificato, comprese quelle maturate nel 2017.
Dette perdite scontano le limitazioni di utilizzo previste dalla norma, anche nel caso di passaggio in ordinaria; le stesse conclusioni dovrebbero valere anche nel caso in cui il contribuente dovesse scegliere il regime forfettario.
Le imprese soggette all’Irpef possono ora riportare le perdite senza limiti di tempo, ma con i seguenti limiti:
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possibilità di utilizzo in misura non superiore all’80% del reddito imponibile dichiarato nei successivi periodi d’imposta
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in ogni caso per le perdite maturate nei primi 3 periodi d’imposta non esistono limiti di utilizzo, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.
Per chi adotta il regime forfetario è consentito utilizzare le perdite pregresse, riportate dai periodi precedenti, in deduzione dal reddito determinato forfettariamente.
Con la Legge di bilancio 2019 è stato introdotto un regime transitorio per i contribuenti in contabilità semplificata:
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per tali i soggetti è previsto un regime transitorio di utilizzo delle perdite riportate fino a concorrenza del 40% e 60% dei medesimi redditi maturati per i primi due periodi d’imposta (2019 e 2020) per le perdite 2018 e 2019;
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per le perdite maturate nel 2017 e non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo (secondo le regole dettate dal precedente regime), la possibilità di recupero è effettuata, per i primi tre anni, nei limiti di determinate percentuali dei redditi maturati nei periodi d’imposta 2018, 2019 e 2020 (rispettivamente 40%, 40% e 60%).
Le limitazioni transitorie imposte a tali perdite operano anche nel caso di passaggio al regime di contabilità ordinaria.
Allo stesso modo saranno applicabili le medesime limitazioni transitorie.
Così se il contribuente, già in regime di contabilità semplificata, fosse passato al regime forfettario nel 2019 e intendesse utilizzare la perdita 2017, detta perdita sarebbe utilizzabile nel limite del 40%/60% secondo le regole previste dalla descritta disciplina transitoria.