Numerose limiti con sanzioni amministrative.
I limiti legati all’utilizzo del nuovo contratto di prestazione occasionale di cui all’art. 54-bis del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) sono numerosi e la loro violazione comporta conseguenze che vanno da ingenti sanzioni amministrative alla trasformazione del contratto in rapporto di lavoro subordinato.
Le limitazioni riguardano:
- le parti , con il divieto di accesso per molti datori di lavoro;
- il compenso massimo erogabile
- l’orario di lavoro
Per quanto riguarda il datore di lavoro non possono stipulare contratti di prestazione occasionale:
- aziende che hanno, in media, più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;
- imprese che appartengono al settore edile o svolgono attività pericolose
- utilizzatori coinvolti nell’esecuzione di appalti di opere o servizi
- utilizzatori che hanno avuto, con lo stesso lavoratore, da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
La violazione dei limiti di carattere soggettivo comporta una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera accertata in violazione e, non essendo applicabile la procedura di diffida, la sanzione ridotta sarà pari a 833,33 euro.
Se il lavoratore ha in corso o ha cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co. con lo stesso utilizzatore, si applica la sanzione della trasformazione del contratto di prestazione occasionale in lavoro subordinato.
Per quanto riguarda i limiti economici da rispettare per attivare le prestazioni di lavoro occasionale, in un anno civile:
- per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi non possono superare i 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei lavoratori, i compensi non possono superare i 5.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni lavoratore per il medesimo utilizzatore, i compensi non possono superare i 2.500 euro.
Gli importi sono riferiti ai compensi percepiti dal lavoratore, ossia al netto di contributi INPS, premi assicurativi INAIL e costi di gestione.
In merito al’orario di lavoro , le prestazioni hanno un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno, e devono essere rispettati il riposo giornaliero, le pause e i riposi settimanali secondo le previsioni del DLgs. 66/2003 in materia di orario di lavoro.
Anche in questo caso, la violazione del limite di 280 ore annue comporta la trasformazione del rapporto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.