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Primo versamento imminente per la riammissione alla rateazione:

  • di Luigi Mondardini

    Possibilità concessa ai contribuenti decaduti dal beneficio.

    Le condizioni di ammissibilità:
     
    - la decadenza dalla rateazione deve essere avvenuta nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015;
     
    - le somme il cui mancato pagamento hanno determinato l’”uscita” dal piano di ammortamento devono riguardare le imposte dirette (Irpef, Ires, Irap e addizionali) e non anche quelle indirette (ad esempio l’Iva), che restano escluse dalla riammissione al beneficio. 
     
    Le  somme  sono quelle dovute  a seguito di ricorso agli istituti deflativi.Sono i  contribuenti che , dopo aver definito le somme dovute all’Erario aderendo:
     
    - all’avviso di accertamento
    - al Pvc
    - all’invito a comparire 
    - oppure prestando acquiescenza all’accertamento 
     
    avevano deciso di pagare a rate e sono poi decaduti dal beneficio per non aver rispettato le scadenze definite nel piano prestabilito.
     
    Ora hanno l’opportunità di essere riammessi al pagamento dilazionato, purché venga effettuato  il pagamento della prima rata scaduta entro martedì 31 maggio.
     
    Quanti vogliono essere riammessi alla rateazione devono effettuare il pagamento della prima delle rate scadute – della rata, cioè, il cui mancato pagamento ha determinato la perdita dell’agevolazione – utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e indicando i codici tributo specificati negli avvisi di accertamento, entro il prossimo 31 maggio.
     
    Da quel momento, riparte il versamento delle restanti rate (pari al numero del piano originario) non pagate, con scadenza trimestrale, da effettuare lo stesso giorno in cui è stato fatto il versamento della rata di riammissione (ad esempio, se il versamento della prima rata è avvenuto il 26 maggio, le successive rate scadranno il 26 agosto, il 26 novembre, eccetera).
     
    Il contribuente, nei dieci giorni successivi al pagamento della prima rata scaduta, deve trasmettere copia della quietanza dell’avvenuto versamento all’ufficio competente o consegnandola direttamente o inviandola per posta elettronica ordinaria o certificata.
     
    L’ufficio, dopo aver ricevuto la quietanza, potrà sospendere i carichi eventualmente iscritti a ruolo e rielaborare il piano di ammortamento.
     
    Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, del nuovo piano di ammortamento determina la definitiva fuoriuscita del contribuente dal beneficio concesso.
     
    In questo caso, l’ufficio, dopo aver determinato gli importi residui ancora dovuti con le relative sanzioni aggiuntive, revoca la sospensione e consente la ripresa della riscossione coattiva.
     

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