In occasione della scadenza annuale, si pone il problema del pagamento dell’imposta.
L’art. 2 del d.lgs 446/1997 individua il presupposto dell’imposta nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.
Occorre quindi che si sia in presenza di un’attività esercitata abitualmente, che l’attività sia organizzata in modo autonomo con organizzazione stabile e che sia diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.
L’atteggiamento del contribuente, una volta verificato che non sussistono i requisiti suesposti, può essere differenziato, in considerazione delle varie strade percorribili.
In primo luogo , il professionista può decidere di presentare la dichiarazione Irap, pagare le imposte dovute e chiederne successivamente il rimborso nei 48 mesi dal relativo pagamento, inviando un'istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Questa soluzione è quella maggiormente prudenziale, in quanto, non comporta irrogazione di sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione ed omesso versamento delle imposte.
Dal perfezionarsi del rifiuto senza atto espresso di diniego di rimborso si hanno dieci anni per presentare ricorso, ovvero in caso di rifiuto espresso 60 giorni dalla notifica della risposta.
Nel caso di silenzio rifiuto, si consiglia, comunque di presentare il ricorso nei 60 giorni in quanto giurisprudenza di merito minoritaria ritiene non impugnabile il silenzio rifiuto decorso tale periodo (rif.. Ctp Pescara numero 315 del 17/11/2013).
Seguendo questa strada, al professionista incombe l’onere di provare a supportare la richiesta di rimborso con idonea documentazione .
Inoltre la tempistica è particolarmente lunga: il periodo in cui avverrà il rimborso potrà oscillare, praticamente, dai 2 anni ai 4 anni e mezzo dalla data di presentazione della dichiarazione che ha cristallizzato il versamento reputato indebito, salvo imprevisti.
Questa strada pare quindi applicabile nei casi in cui la mancanza dei presupposti di imponibilità ai fini irap è piuttosto discutibile , in presenza di elementi che, anche secondo la giurisprudenza di merito, non ci danno una assoluta certezza della mancanza del presupposto impositivo.
Si pensi al caso del lavoratore autonomo che abbia una strumentazione di una certa importanza e che abbia appaltato a terzi anche in maniera occasionale lavori professionali.
Una seconda soluzione è quella di presentare la Dichiarazione Irap, non pagare le imposte ed impugnare successivamente il preavviso di irregolarità di cui all’art. 36 bis dpr 633/72 ovvero la conseguente cartella esattoriale.
In questo caso , a distanza di poco tempo verrà notificato un preavviso di irregolarità per omesso versamento dell’imposta ex art. 36 bis dpr 633/72 maggiorato di sanzione al 10% ed interessi.
Si potrà optare per l’impugnazione del preavviso motivandolo in diritto nel merito della pretesa tributaria ovvero attendere la notifica della cartella esattoriale.
Ai motivi di impugnazione di merito si potrebbero aggiungere ulteriori motivazioni di impugnativa quali difetti di notifica, mancato rispetto dei termini di notifica del preavviso, notifica della cartella oltre i termini, prescrizione e/o decadenza del diritto di riscossione
Infine la terza ipotesi consiste nel non presentare la dichiarazione, non pagare nulla e prepararsi a difendersi in caso di un eventuale accertamento.
In questo caso sarà l’Agenzia delle Entrate di competenza a dimostrare motivandolo in un verbale di accertamento, eventualmente proceduto da un contraddittorio, la ricorrenza dei presupposti di imponibilità Irap.
Sebbene questa tipologia di accertamento non sia molto frequente, tuttavia qualora si abbia la notifica del verbale verranno contestate diverse violazioni: omessa presentazione della dichiarazione, omesso versamento delle imposte cui sarà parametrata la sanzione per omessa dichiarazione. Le sanzioni irrogabili sono dal 120 al 240% le imposte non versate.
Si consiglia quindi di seguire questa strada quando si è pressocchè certi di vincere in contenzioso, ovvero di conseguire un accordo in fase precontenziosa.
Infatti, laddove venisse notificato un accertamento, ad esempio, per omessa irap di euro 10.000,00 avremmo una sanzione per omessa dichiarazione per euro 12.000,00 oltre interessi .