Deducibilità funzione del costo, tipologia, regime contabile.
Si ricorda che il super ammortamento è stato riproposto al 130% per i beni nuovi acquistati dal 1° aprile 2019.
In via preliminare occorre distinguere i beni in due categorie:
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Beni di costo unitario maggiore a 516,46 €: vanno ammortizzati in quote annuali secondo i coefficienti previsti dal D.M. 31/12/1988; il professionista potrà dedurre ogni anno una quota del costo complessivo sostenuto.
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Beni di costo unitario inferiore a 516,46 €: possono essere dedotti integralmente dal reddito nell’esercizio in cui sono stati acquistati; è comunque possibile ammortizzare il costo in quote costanti nell’esercizio in corso e in quelli successivi.
Le quote di ammortamento dei beni strumentali vanno indicati nel rigo RE 7 del Modello RedditiPf 2019 , per l’anno di imposta 2018.
Aspetto fondamentale da considerare è l’esclusività o meno dell’utilizzo del bene.
Infatti occorre distinguere:
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i beni utilizzati “esclusivamente” nell’attività che sono deducibili al 100%, come nel caso di mobili e arredo d’ufficio, dei computers, dei macchinari per l’ufficio e così via…..
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dai beni ad uso “promiscuo”, che sono invece deducibili al 50%, in quanto utilizzati sia nell’esercizio di arti e professioni sia per attività personali estranee all’attività.
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Esiste peraltro una terza categoria: i beni a deducibilità limitata per i quali sono previste determinate percentuali di deducibilità fissate per legge. Si pensi al caso dei cellulari (deducibili all’80%), delle autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori (deducibili al 20%) .
Nel caso particolare di autovetture la deducibilità del 20 % delle quote di ammortamento è limitata a un solo veicolo per professionista, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori.
Tra i beni il cui uso è molto frequente per i professionisti vi è senza dubbio il cellulare. In questo caso occorre distinguere a seconda che il costo sia maggiore o inferiore a 516.46 euro.
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si supponga un costo di acquisto pari a 1000 + Iva 22% (220)= tot.1220. Il bene va necessariamente ammortizzato, tenendo conto dei seguenti elementi:
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utilizzando il bene in modo promiscuo , si detrae il 50% dell’iva (110 euro), mentre la quota restante di iva indeducibile viene capitalizzata;
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pertanto il costo passa da 1.000 a 1.110 Euro ( si aggiunge l’iva indeducibile pari a 110 Euro).
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Si applica il super ammortamento pari al 130%; pertanto il costo maggiorato risulta pari a 1443 euro.
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si calcola la quota di ammortamento del 20% pari a euro 288.60;
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si detrae l’80% della relativa quota pari a euro 230,88 (80%).
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costo del cellulare inferiore a 516.46 euro; ipotizziamo 300 Euro.
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Costo di acquisto 300 euro + 66 di Iva = 366.
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Iva detraibile pari al 50% (33 euro); la restante parte viene imputata a costo: 333 euro (300+33).
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Maggiorazione del costo al 130% ( super ammortamento) : l’importo rilevante ai fini fiscali è 433 euro;
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quota deducibile: euro 346 (pari all’80%).
Per i contribuenti che applicano il regime dei Minimi non si procede all’ammortamento ma il costo è deducibile nell’esercizio di sostenimento.
In particolare nel caso di beni utilizzati “promiscuamente” la deducibilità è del 50%, indipendentemente dalle specifiche limitazioni previste dalle norme del TUIR.
Si deducono al 50% autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia così come tutte le spese ad essi inerenti (es. lubrificanti, tasse di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, leasing, telefonia).
Infine i contribuenti forfetari, si ricorda che la deduzione dei costi sostenuti nel corso dell’esercizio non è analitica ma viene fatta in maniera forfetaria.