Cambia la compilazione a seguito della pubblicazione della White del 22 agosto.
Va infatti rivista la compilazione del quadro RW da presentare entro il 30 settembre 2016
Il quadro RW è stato istituito ai fini del monitoraggio delle attività detenute all’estero dai soggetti fiscalmente residenti in Italia.
Tale quadro deve essere compilato dai contribuenti che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria sia a titolo di proprietà sia a fronte di qualunque altro diritto reale.
L’indicazione delle partecipazioni in società estere da parte del contribuente residente titolare effettivo, nel quadro RW, segue regole diverse a seconda che il paese dove è localizzata la società estera sia collaborativo o meno.
Con la pubblicazione della nuova white list sulla gazzetta ufficiale del 22 agosto si amplia il numero dei paesi collaborativi; in attesa di conferma, e si ritiene possa essere applicata alla compilazione del quadro RW relativo all’anno 2015 da presentare entro il 30 settembre 2016.
L’obbligo riguarda il contribuente che risulta titolare effettivo ( si veda la Circolare n. 38/E 2013) .
In caso di società è considerato titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento piu uno di partecipazione al capitale sociale.
Occorre verificare la localizzazione della società estera:
- se la partecipazione al capitale della società estera è localizzata in un paese white list, nel quadro RW andrà indicato il “valore della partecipazione”;
- Se invece la società è localizzata in un Paese “non collaborativo” , vanno indicati il valore degli investimenti detenuti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria.
In pratica , il contribuente deve indicare nel quadro RW, per ciascuna società, il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività.
Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria.