Da quest’anno opera una sospensione di alcuni termini fiscali.
Sono infatti sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di pagamento di somme da avviso bonario.
Inoltre il DL 193/2016 ha introdotto una sospensione che vale pure nell’ambito di certi controlli fiscali.
Infatti l’art. 7-quater comma 16 del DL 193/2016 ha sancito che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonchè delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
La norma quindi dovrebbe trovare applicazione per i documenti richiesti in seguito alla liquidazione automatica e al controllo formale delle dichiarazioni, dopo l’avviso bonario.
Si tratta dei questionari e degli inviti a comparire (strumentali, per definizione, all’acquisizione di informazioni fiscalmente rilevanti) adottati ai sensi dell’art. 32 del DPR 600/73.
Lo stesso per gli inviti e le richieste concernenti comparti impositivi diversi dalle imposte sui redditi e dall’IVA, si pensi al tributo successorio o all’imposta di registro.
La formulazione della norma induce anche ad affermare che la sospensione opera pure se la richiesta proviene da un ente impositore diverso da un’Agenzia fiscale.
Nessuna sospensione per i procedimenti di rimborso IVA.
Per espressa volontà del legislatore, non ci sono effetti sospensivi nell’ambito delle attività di accesso, ispezione e verifica, disciplinate, in primis, dall’art. 52 del DPR 633/72.
Quindi, se la Guardia di Finanza o l’Agenzia delle Entrate chiedono di esibire un documento nelle more di un’attività caratterizzata da controlli sostanziali, non c’è alcuna sospensione, e opera il consueto termine di quindici giorni dall’art. 32 del DPR 600/73.
Allo stesso modo alcuna sospensione sussiste nelle richieste effettuate in occasione di procedure di rimborso ai fini IVA.