L’Agenzia affronta il tema della spettanza delle detrazioni in capo al convivente “more uxorio”.
La detrazione per le spese di ristrutturazione degli immobili residenziali spettano:
- al proprietario
- al nudo proprietario
- al titolare di un diritto reale sull’immobile (quale uso, usufrutto, abitazione)
- all’inquilino
- al comodatario nella loro qualità di detentori dell’immobile stesso.
In mancanza di un titolo di proprietà, per l’inquilino ed il comodatario, occorre avere, indicandone gli estremi nella dichiarazione dei redditi, un regolare contratto di locazione o di comodato debitamente registrati.
Fra i beneficiari della detrazione possono inoltre rientrare:
- il coniuge assegnatario che sostiene le spese edilizie su un immobile , di proprietà dell’altro coniuge, in precedenza assegnatogli a seguito di sentenza di separazione;
- il familiare del possessore o detentore dell’immobile purché convivente con quest’ultimo, vale a dire il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per essi la convivenza deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori ed il titolo che attesta la disponibilità dell’immobile è dato dalla condizione stessa di familiare convivente, non essendo necessario un ulteriore contratto di comodato.
A seguito della legge 20 maggio 2016 n. 76 relativa alla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso ed alla disciplina delle convivenze, il vincolo derivante dalle unioni civili è equiparato a quello prodotto dal matrimonio.
Su tale impianto normativo è intervenuta la risoluzione n. 64/2016, con cui l’Agenzia delle Entrate ritiene che la legge 76/2016, pur non avendo assimilato le convivenze di fatto alle unioni civili o a quelle basate sul matrimonio, ne abbia voluto in ogni caso attribuire una rilevanza giuridica ben precisa evidenziando l’esistenza di un legame concreto tra il convivente e l’immobile destinato alla dimora di entrambi.
Pertanto, ai fini della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, la disponibilità dell’immobile, necessaria per la detrazione stessa, è insita nella convivenza stessa senza necessità di ulteriori dimostrazioni o documentazioni formali quali potrebbe essere un contratto di comodato.
Quindi, conclude l’Agenzia, il convivente di fatto può detrarre le spese effettivamente sostenute, in presenza degli altri requisiti, alla stregua dei familiari conviventi, questo anche su abitazioni diverse da quella principale della coppia purché in esse si esplichi in ogni caso un rapporto di convivenza.