Lo conferma l’Amministrazione Finanziaria in conformità alla R.M. 68/E/2009.
Ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 , il committente (sostituto d’imposta)
deve trattenere il 20% del compenso spettante al professionista (sostituito), con obbligo di versare la ritenuta all’erario a titolo di acconto ai fini dell’IRPEF.
In sede di dichiarazione dei redditi, il professionista potrà scomputare tali ritenute dal proprio debito IRPEF; a tal fine occorre documentare l’operazione con la certificazione ricevuta da parte del sostituto d’imposta.
Può accadere che il professionista non abbia ricevuto , da parte del sostituito, la certificazione delle ritenute che il sostituito avrebbe dovuto inviare.
A questo punto il problema che si pone è se il professionista possa far valere le ritenute subite anche senza l’idonea certificazione.
L’Amministrazione Finanziaria chiarisce che il contribuente che non riceve la certificazione del sostituto, può comunque scomputare le ritenute subite.
Va esibita la documentazione idonea a dimostrare l’importo del compenso effettivamente percepito.
In particolare, richiamando la R.M. 68/E/2009, è stato innanzitutto ribadito che se il contribuente non riceve la certificazione del sostituto, può comunque:
- scomputare le ritenute subite
- esibendo la fattura e la documentazione idonea a comprovare l’importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta
- nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesta che la documentazione si riferisce a tale fattura, regolarmente contabilizzata.