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Rottamazione delle cartelle: giudizi pendenti

  • di Luigi Mondardini

    E’ possibile definire i carichi affidati agli agenti della riscossione.

    Sono compresi quelli relativi al periodo tra il 2000 e il 2015.
     
    La rottamazione prevede il pagamento delle somme iscritte a ruolo a titolo di:
     
    - capitale, interessi legali , a titolo di remunerazione del servizio di riscossione (  l’aggio, il rimborso delle spese per le procedure esecutive nonché il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.)
     
    Non si pagano  le sanzioni, gli interessi ,le sanzioni e somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali.
     
    Il contribuente,tramite dichiarazione da rendere  all’agente della riscossione entro il 22 gennaio 2017, deve indicare il numero di rate, entro il limite massimo di quattro, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione. 
     
    E’ ammesso il pagamento dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate sulle quali si applicano gli interessi.
     
    Con la dichiarazione il debitore si assume l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.
     
    Si ricorda che nel  contenzioso tributario  il ricorso non sospende gli effetti giuridici dell’atto impugnato, in quanto gli Uffici sono legittimati a riscuotere le somme dovute sulla base del provvedimento impositivo notificato. 
     
    Si tratta inizialmente di un ruolo a titolo provvisorio emesso  per la riscossione di un terzo degli importi indicati nell’atto stesso a titolo di imposte, contributi, premi e relativi interessi. 
     
    Se poi il contribuente è soccombente in primo grado, il tributo risultante dall’atto impugnato, con i relativi interessi, deve essere pagato per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributari provinciale che respinge il ricorso .
     
    Va comunque pagato l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso. 
     
    In merito alle sanzioni   , dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso, sono dovute per  un ammontare risultante dalla sentenza di primo grado e, comunque, non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso e, infine, per il residuo ammontare determinato nella sentenza di secondo grado.
     
     
     
    Con riferimento alla procedura in oggetto, al  momento restano ancora alcuni dubbi sull’effettivo risparmio in presenza di giudizi pendenti.
     
    Infatti la rottamazione delle cartelle  riguarda la parte delle imposte, degli interessi legali e della remunerazione del servizio di riscossione iscritti a ruolo, mentre non viene disposto circa “la destinazione” degli altri importi presenti nell’atto di accertamento non affidati al servizio di riscossione.
     
    In secondo luogo le sanzioni non sono dovute se iscritte nei ruoli; che fine fanno  quelle contenute nell’atto di accertamento non ricompresi nei ruoli stessi?
     
    La domanda è se siano richieste per intero dall’Agenzia delle entrate ovvero vengono annullate a seguito dell’adesione, da parte del contribuente che aveva impugnato l’atto stesso, alla definizione agevolata.
     
     
     
     
     

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