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Secondo trimestre 2014: compensazioni con visto

  • di Luigi Mondardini

    Il DL 50/2017 ha reso obbligatorio il visto di conformità.

    Per compensazione del credito IVA trimestrale non era richiesto il visto di conformità sul modello TR.
     
    L’art. 3 del DL 50/2017 ha introdotto l’obbligo di apposizione del visto di conformità per poter utilizzare in compensazione i crediti IVA trimestrali di ammontare superiore a 5.000 euro annui, soglia aumentata a 50.000 euro per le c.d. “start up innovative”.
     
    Il nuovo limite alle compensazioni, ai fini del visto di conformità, deve ritenersi applicabile già alle istanze riferite al secondo trimestre 2017, decorrenza di utilizzo del nuovo modello TR.
     
    Il nuovo modello TR ora prevede la possibilità di apporre il visto di conformità – nel rigo TD8 del modello – anche nel caso di utilizzo del credito IVA trimestrale in compensazione, oltre che per la richiesta a rimborso del credito.
     
    Dunque è necessaria  l’apposizione del visto per le istanze (modello TR) presentate nel mese di luglio 2017, in quanto successive alla data di entrata in vigore della L. 96/2017 (avvenuta il 24 giugno 2017), in caso di superamento dell’importo annuo di 5.000 euro di crediti trimestrali utilizzati in compensazione.
     
    Per il computo dell’importo di 5.000 euro annui  concorre anche il credito IVA relativo al primo trimestre 2017.
    Si ricorda che, per coloro i quali intendessero richiedere a rimborso il credito IVA del secondo trimestre 2017, ai fini del visto di conformità resta valido il limite di importo di 30.000 euro annui ex art. 38-bis comma 3 del DPR 633/72.
     
    Rimane necessaria la garanzia patrimoniale, invece del visto, per i rimborsi relativi a crediti IVA superiori a 30.000 euro annui, se ricorrono le condizioni di cui all’art. 38-biscomma 4 del DPR 633/72 (es. società neocostituite, rimborsi richiesti in sede di cessazione dell’attività).
     
    Anche per il rimborso dei crediti IVA trimestrali il computo del limite annuo (30.000 euro), per il visto di conformità, non si intende riferito alla singola richiesta bensì alla somma delle richieste effettuate per l’intero periodo d’imposta .
     
    Come confermato dalle istruzioni al nuovo modello TR, sulla base dell’orientamento espresso nella ris. Agenzia delle Entrate n. 99/2014 e nella circ. n. 35/2015, è possibile modificare la scelta effettuata con il modello TR relativo al primo trimestre 2017, presentando un nuovo modello e destinando a rimborso l’eventuale importo riferito all’utilizzo in compensazione, sempreché non vi sia ancora stata l’effettiva compensazione delle somme mediante il modello F24.
     

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