Obbligo di applicazione dei contratti collettivi.
Per i lavori di cui all'Allegato X, D.Lgs. n. 81/2008 i lavori di:
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di costruzione , manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione / rinnovamento / smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura / cemento armato / metallo / legno / altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica / sistemazione forestale / sterro, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile, gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile di importo superiore a € 70.000,
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i benefici di cui agli artt. 119 (detrazione 110%), 119-ter (detrazione 75% per superamento ed eliminazione di barriere architettoniche), 120 (credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro) e 121 (opzione per sconto in fattura e cessione del credito), DL n. 34/2020, all'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 (c.d. "Bonus mobili"), all'art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017 (c.d. "Bonus verde"), all'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (c.d. "Bonus facciate");
sono riconosciuti a condizione che nell'atto di affidamento dei lavori sia specificato espressamente l'applicazione, da parte del datore di lavoro, dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali ai sensi dell'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015.
Il contratto collettivo applicato, oltre che nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere specificato anche nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori
Al fine del rilascio del visto di conformità si dovrà verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse dagli esecutori dei lavori.
L’obbligo trova applicazione con riferimento ai lavori avviati successivamente al 27.5.2022.
In particolare:
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le disposizioni sono applicabili con riferimento alle opere il cui importo risulti "complessivamente" superiore a € 70.000;
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l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali è riferito esclusivamente ai lavori edili definiti dal predetto allegato X.