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Società in perdita sistematica:le esimenti

  • di Luigi Mondardini

    Possono essere fatte valere in uno dei cinque periodi d’imposta di monitoraggio.

    In particolare, la società si trova “in perdita sistematica” laddove  abbia presentato cinque dichiarazioni fiscali consecutive in perdita; oppure  quattro dichiarazioni in perdita fiscale ed una con un reddito imponibile inferiore al minimo previsto dall’articolo 30 della L. n. 724/1994 (quello calcolato con i coefficienti previsti).
     
    In presenza di una delle due precedenti condizioni, la società si considera in perdita sistematica nel periodo d’imposta successivo al quinquennio di osservazione.
     
    Pertanto per il periodo d’imposta 2015 è necessario aver riguardo al quinquennio che va dal 2010 al 2014.
    In presenza di tale condizione , per evitare lo status di società di comodo , è necessario :
     
    - presentare l’istanza di interpello disapplicativo ( e che venga ovviamente accolto) 
    - avvalersi delle esimenti previste nel provvedimento direttoriale 11 giugno 2012, da verificarsi in almeno uno dei cinque periodi d’imposta. 
     
    A partire dal 2014, il periodo rispetto al quale verificare la sussistenza  di cause disapplicative , si è allungato a cinque anni.
    In presenza di una causa disapplicativa, la stessa va segnalata  nel rigo RS116, casella 3 (modello delle società di capitali), che consente di non compilare il prospetto per la determinazione del reddito imponibile minimo. 
     
    Tra le varie cause disapplicative , sono particolarmente utili quelle relative  alla congruità e coerenza alle risultanze degli studi di settore ed al MOL positivo.
     
    Nel primo caso ( congruità e coerenza )  è necessario:
     
    - che la società applichi effettivamente gli studi nell’anno d’imposta interessato (2015 per Unico 2016); inoltre  la congruità può essere raggiunta anche per adeguamento (al contrario della coerenza). 
     
    - Non possono avvalersi di tale esimente le società che non applicano, o gli studi di settore, o che hanno una causa di esclusione dagli stessi, ovvero coloro che sono soggette ai parametri. 
     
    In merito al secondo caso ( disapplicazione in presenza di MOL positivo) si ricorda che:
     
    - il MOL è dato dalla differenza tra valore della produzione (aggregato A del conto economico) e costi della produzione (aggregato B del conto economico) senza tener conto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni, nonché dei canoni di locazione finanziaria indicati nella voce B8 del conto economico.
     
    A differenza di quanto previsto per la congruità e coerenza alle risultanze degli studi di settore, l’esimente riferita al MOL positivo può essere fatta valere “solo” se verificata in uno dei periodi d’imposta del quinquennio di osservazione, e non anche per il periodo d’imposta oggetto di dichiarazione. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

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