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Sospensione mutui alluvione

  • di Luigi Mondardini

    Ordinanza Protezione civile

    Possibile richiedere alla banche la sospensione per 12 mesi delle rate mutui di privati e imprese per le province alluvionate dell'Emilia Romagna.

    In conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito i territori delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi, da cui deriva l'immediata attuazione alla sospensione dei mutui per coloro che hanno subito grave disagio socio economico.

    Come aderire alla sospensione.

    L'ordinanza della Protezione civile, successivamente pubblicata nella GU n. 110 del 12 maggio, prevede all'art. 11 la sospensione dei mutui.

    In  ragione del  grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218  del codice civile. 

    I soggetti titolari di mutui relativi:

    • agli edifici sgomberati o inagibili, 
    • ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici,  
    • previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445 e successive modificazioni ed integrazioni, 
    • hanno diritto di chiedere agli istituti  di credito  e  bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, 
    • una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la  sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

    Entro trenta giorni  dalla  data di entrata  in vigore della ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema  di sospensione dei pagamenti, nonchè il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di  sospensione. 

    Attenzione al fatto che, qualora la banca o l'intermediario finanziario non  fornisca  tali  informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese  fino al 4 maggio 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate  in scadenza entro tale data. 

     

    Francesco Mondardini

     

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