La scadenza : 20 aprile 2016.
Termine unico per tutti i contribuenti obbligati allo spesometro, sia trimestrali che mensili IVA.
Sono interessate allo spesometro:
- le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali vige obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.000 euro al netto dell'IVA (esclusi i commercianti al dettaglio e gli operatori turistici);
- le operazioni in contanti legate al turismo d’ importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del DPR 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione Europea ovvero dello Spazio Economico Europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
Sono escluse dalla comunicazione:
- le importazioni, le esportazioni indicate all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del DPR 633/1972;
- le operazioni intracomunitarie;
- le operazioni che costituiscono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria.
- Le operazioni d’ importo pari o superiore a 3.660 euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.
La comunicazione , in forma telematica, può essere effettuata inviando i dati nelle seguenti modalità:
- in forma analitica: evidenziando i dati per singola operazione.
- In forma aggregata: raggruppando i dati necessari per ogni fornitore o cliente del soggetto obbligato allo spesometro.
La modalità prescelta è valida per tutto l’anno d’imposta, non potendosi all’interno di un medesimo spesometro passare dalla forma aggregata a quella analitica e viceversa; inoltre in caso di integrazione/ rettifica della comunicazione non si può passare da una forma all’altra.