Ris. Agenzia delle Entrate 24.10.2017 n. 132.
Forniti chiarimenti in merito all’applicabilità di super e iper-ammortamenti per gli investimenti effettuati nel termine “lungo”, nell’ipotesi in cui l’investitore scelga il leasing.
A condizione che entro il 31.12.2017 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20%, è prevista la possibilità di beneficiare:
- dei super-ammortamenti 2017 per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2018;
- degli iper-ammortamenti ) per gli investimenti effettuati entro il 30.9.2018.
Super e iper-ammortamenti spettano anche se, dopo aver effettuato l’ordine e aver versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene entro il 31.12.2017, l’investitore decide successivamente di acquisire il bene tramite contratto di leasing.
In particolare in caso di compensazione dell’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing, l’investitore può fruire della maggiorazione in quanto, entro il 31.12.2017, ha effettuato un ordine accettato dal fornitore e ha versato un acconto almeno pari al 20%.
Nel caso di restituzione da parte del fornitore dell’acconto versato, l’investitore può fruire della maggiorazione a condizione che in sede di restituzione dell’acconto e di stipula del contratto di leasing venga corrisposto al locatore un maxicanone almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di leasing il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.