Per chi inizia una attività la scelta del regime contabile si basa su previsioni .
Mentre l’applicazione del regime di contabilità semplificata per coloro che sono già in attività dipende da dati storici.
Per quanto concerne gli esercenti arti e professioni, il regime di contabilità semplificata costituisce il regime contabile naturale, in assenza di diverse opzioni.
Per le imprese il regime contabile da adottare dipende dalla presenza di determinate condizioni:
- Soggetti obbligati al regime “ordinario” : in base alla propria natura giuridica, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito (spa, srl, sapa, cooperative mutue assicuratrici, enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, stabili organizzazioni di società ed enti non residenti nel territorio dello Stato, trust, associazioni non riconosciute, consorzi e altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi con oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali);
- i soggetti diversi da quelli sopra indicati che possono utilizzare il regime di contabilità semplificata solo se i ricavi conseguiti nel periodo sono inferiori a determinate soglie.
Limiti da non superare:
- se, in una certa annualità i ricavi risultano non superiori a 400.000 euro (per imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi), oppure a 700.000 euro (per imprese esercenti altre attività) si applica naturalmente il regime contabile semplificato dall’anno successivo, ferma comunque la possibilità di optare per il regime ordinario;
- se superiori ai predetti limiti, dev’essere applicato dall’anno successivo il regime contabile ordinario.
- non si considerano superati per effetto della maggior somma derivante da adeguamento agli studi di settore o ai parametri contabili e sono ragguagliabili ad anno.
L’ammontare dei ricavi previsti viene determinato in base al principio di competenza. Si ricorda che ai fini della liquidazione trimestrale dell’IVA i limiti vanno considerati tenendo conto del volume d’affari ai fini dell’imposta.
Per coloro che svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, il computo dei predetti limiti varia a seconda che il soggetto abbia, o meno, tenuto una distinta annotazione dei ricavi per ogni attività :
- in caso di annotazione dei ricavi in maniera distinta, si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente ;
- in mancanza, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, ai fini dell’individuazione del regime contabile, rileva il limite di 700.000 euro.