Requisiti di accesso e permanenza; casi di esclusione.
Possono aderire al regime (e continuare a restarvi) le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arte o professione che nell'anno solare precedente:
- abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta . Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, contraddistinte da diversi codici ATECO, conta il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi a tali codici;
- abbiano sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20.000 Euro (i beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, arte o professione, e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrono al calcolo del limite di 20.000 € nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l'attività esercitata). Ai fini di tale limite non vanno considerati: i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati; i beni di costo unitario non superiore a € 516,46;
- i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, arte o professione siano prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50 del TUIR). La verifica del criterio della prevalenza non è rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 Euro.
Regime agevolato forfetario: casi di esclusione. Il regime non può essere adottato dai soggetti:
- che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito(cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc...);
- non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti.
Le cause di esclusione si riferiscono al momento di applicazione del regime, e non all'anno antecedente all'ingresso dello stesso (come per le condizioni di accesso al regime).